F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELE BLASI (tesserato all’epoca dei fatti FC Juventus SpA attualmente tesserato SSC Napoli SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n.1582/185pf07-08/SP/MC del 7.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELE BLASI (tesserato all’epoca dei fatti FC Juventus SpA attualmente tesserato SSC Napoli SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n.1582/185pf07-08/SP/MC del 7.12.2007) Il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e 44 comma 6 CGS, ha deferito il calciatore professionista Blasi Manuele, all’epoca dei fatti tesserato con la Società FC Juventus Spa, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF. Ha dedotto che il calciatore non aveva ottemperato al Lodo Arbitrale del 21 marzo 2007 recante la condanna a pagare € 250.000,00 all’agente Antonelli Stefano, che aveva promosso l’arbitrato, mancando altresì di corrispondere le spese di funzionamento del Collegio, liquidate nel Lodo e poste in ugual misura a carico delle parti. Ha aggiunto che tale Lodo doveva essere eseguito dal calciatore anche se il nuovo Regolamento degli Agenti aveva abrogato l’art. 11 comma 2 afferente le Procedure Arbitrali ed anche al di là della qualificazione giuridica che era possibile dare al Provvedimento e che la mancata esecuzione imputabile al calciatore comportava in ogni caso la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 cit. Il Deferimento rinviava infine ad ulteriori indagini l’accertamento di una presunta violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale ascrivibile al calciatore per aver questi impugnato il Lodo avanti la Corte d’Appello di Roma, come era desumibile da un’ordinanza resa dalla Corte, presente in atti ma tuttavia stralciata, in quanto ritenuta priva di riferimenti in ordine alle parti ed all’oggetto del giudizio. Il calciatore Blasi Manuele resiste al Deferimento e chiede in via principale di essere prosciolto ovvero, in subordine, di essere sanzionato con ammenda di importo simbolico. Deduce, a mezzo di difensore munito di procura, l’insussistenza di norme che imporrebbero lo spontaneo adempimento di un lodo arbitrale, così che, essendo stato incolpato per una disciplina che era stata abrogata, non avrebbe dovuto essere né deferito né tanto meno punito. Deduce nel merito che il 12 luglio 2004 aveva conferito all’Antonelli un mandato di rappresentanza e che il rapporto era stato consensualmente risolto il 14 settembre 2005 con assunzione in capo al calciatore dell’obbligo di corrispondere all’agente la somma di € 250.000,00 per l’attività da quest’ultimo svolta nel corso dell’unico anno di durata del rapporto. E che, trattandosi di una sorta di buona uscita che il contratto calciatore – agente non prevedeva e che peraltro si riferiva ad un’attività compiuta dall’agente il cui esito era stato fallimentare, la pattuizione era nulla. Ha aggiunto di aver impugnato il Lodo avanti la Corte d’Appello di Roma e di aver formulato istanza di sospensione della forza esecutiva del Provvedimento, di guisa che, stante la pendenza del giudizio ed in attesa dell’esito di esso, non aveva corrisposto all’agente ciò che era stato stabilito dal Collegio degli Arbitri. Ha ancora dedotto che in merito alla impugnativa del Lodo aveva informato gli Organi Federali e la Società di appartenenza e che l’Antonelli, avendo ottenuto su sua richiesta la sospensione della licenza di agente a far data dal 13 giugno 2007, non aveva attivato alcuna procedura finalizzata alla riscossione coattiva del credito, anche se lo avrebbe potuto fare, non essendo più soggetto ai regolamenti federali. Ha precisato, infine, che il riferimento all’art. 92 NOIF contenuto nel deferimento era del tutto inconferente. Fissata la discussione orale del Deferimento, la Procura Federale si è riportata agli atti ed ha chiesto che fosse irrogata al deferito l’ammenda di € 15.000,00, previa declaratoria di violazione della normativa richiamata. Il calciatore Blasi Manuele, come sopra rappresentato, richiamate la proprie difese, ha insistito per il proscioglimento, ovvero, in difetto, per l’irrogazione di sanzione pecuniaria di contenuta entità. In tale preciso contesto, ritiene questa Commissione che il calciatore Blasi Manuele, per il fatto di aver mancato di corrispondere all’Antonelli l’importo a cui si era obbligato con la scrittura privata del 14 settembre 2005, depositata presso la Commissione Agenti il 16 settembre successivo, si sia reso inadempiente oltre ogni ragionevole dubbio al patto che aveva sottoscritto. L’inadempimento, tuttavia, ha natura privatistica, che sfugge di per sé all’ordinamento sportivo ed in particolare alla norma che si assume violata. Né può accogliersi la tesi che il calciatore, non ottemperando al Lodo, sia incorso nella violazione di cui trattasi. Non sfugge a questa Commissione che l’abrogazione dell’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di Calciatori, entrata in vigore il 1° febbraio 2006 e la parte dispositiva del Lodo che appare di contenuto dichiarativo e non condannatorio, inducono a considerare la posizione del calciatore non riconducibile alla violazione che gli è stata ascritta. P.Q.M. Proscioglie il calciatore Manuele Blasi dalle violazioni ascritte.
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