F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUGLIELMI (capitano SS Azzurri Conversano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS NONCHE’ ART. 9 BIS (OGGI TRASFUSO ART. 11 CGS) E DELLA SOCIETA’ SS AZZURRI CONVERSANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) NONCHE’ DEGLI ARTT. 9 COMMA 2, 9 BIS COMMI 3 E 4 E 10 COMMA 4 CGS (TRASFUSI NEGLI ARTT. 4, 11 E 14 CGS) (nota n. 1160/090pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUGLIELMI
(capitano SS Azzurri Conversano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS
NONCHE’ ART. 9 BIS (OGGI TRASFUSO ART. 11 CGS) E DELLA SOCIETA’ SS
AZZURRI CONVERSANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI
TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) NONCHE’ DEGLI ARTT. 9 COMMA 2, 9 BIS
COMMI 3 E 4 E 10 COMMA 4 CGS (TRASFUSI NEGLI ARTT. 4, 11 E 14 CGS) (nota n.
1160/090pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).
Con provvedimento del 9 Novembre 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il Signor Luigi Guglielmi, calciatore della SS Azzurri Conversano, per
rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non
regolamentari, e la S.S. Azzurri Conversano, squadra inserita nel Girone D, Serie B del
Campionato di Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 2 a titolo
di responsabilità oggettiva, e degli artt. 4, 11 e 14 del CGS, per i comportamenti ascrivibili
a carico dei propri tesserati, dirigenti e tifosi.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Luigi Guglielmi
faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale contestava il comportamento
ascrittogli, e riferiva di essere stato comunque già sanzionato per i fatti oggetto del
presente deferimento con la squalifica per una gara. La SS Azzurri Conversano faceva
pervenire a sua volta una memoria difensiva, con la quale contestava la richiesta di
deferimento in quanto era già stata sanzionata dal competente Giudice Sportivo con la
squalifica del campo per due gare e l’ammenda di euro 1.000,00.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della
squalifica per sei giornate per il Signor Luigi Guglielmi e dell’ammenda di € 25.000,00 per
la SS Azzurri Conversano. Sono comparsi altresì il Signor Luigi Guglielmi ed il Presidente
della SS Azzurri Conversano, i quali si sono riportati alle memorie difensive ed hanno
insistito nella richiesta di proscioglimento per i deferiti. .
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale
sono già stati giudicati e sanzionati dal Giudice Sportivo competente, così come lascia
intendere la nota difensiva del Signor Luigi Guglielmi e della SS Azzurri Conversano, e
soprattutto il Comunicato Ufficiale n° 335 della Stagione Sportiva 2006/2007 della FIGC –
Divisione Calcio a Cinque. Dalla lettura del suddetto comunicato, risulta in effetti che il
Giudice Sportivo aveva già preso in esame i fatti contestati con il richiesto deferimento, sia
nei riguardi del Signor Luigi Guglielmi, con la squalifica per una gara, sia nei confronti della
SS Azzurri Conversano, con l’ammenda di € 1.000,00 e la squalifica del campo di giuoco
per due gare. L’art. 2 comma 3 del CGS, stabilisce che “i comunicati ufficiali si intendono
conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”. Il noto principio
del ne bis in idem, prevede che non è possibile giudicare per una seconda volta in primo
grado sia il Signor Guglielmi che la SS Azzurri Conversano, in quanto sono già stati
giudicati e sanzionati dal competente Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Signor Luigi Guglielmi e la SS
Azzurri Conversano dagli addebiti contestati.
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