F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIASIELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIASIELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007). Con provvedimento del 16/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Piera Cassandra Maglio, calciatrice della Soc. Calcio Chiasiellis, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Calcio Chiasiellis per violazione degli art. 2, comma 4, e 3, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2, e 5, comma 2), per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta alla propria tesserata. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato memorie difensive. In quella presentata dalla Maglio si rileva che si sarebbe trattato di uno sfogo di una atleta in conseguenza di un torto subito. In quella presentata dalla Soc. Chiasiellis si rileva che l’intervista sarebbe stata rilasciata in data anteriore al tesseramento della calciatrice e che, pertanto, alla Società non potrebbe essere attribuita alcuna responsabilità. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammonizione con diffida per la Maglio e a quella dell’ammonizione per la Soc. Calcio Chiasiellis. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni della Maglio riportate sul mensile “Il calciatore” dell’ottobre 2006 travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di Organi operanti nell’ambito federale. Alla responsabilità della Maglio segue quella oggettiva della Società di appartenenza, rilevando la data nella quale le dichiarazioni sono state rese pubbliche. Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delle espressioni utilizzate e della loro genericità. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione con diffida a Piera Cassandra Maglio e quella dell’ammonizione a lla Soc. Calcio Chiasiellis.
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