F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIASIELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA
CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3
COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS)
E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIASIELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4
E 3 COMMA 2 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5
COMMA 2 CGS) (nota n. 860/714pf06-07/SP/en del 25.10.2007).
Con provvedimento del 16/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Piera Cassandra Maglio, calciatrice della Soc. Calcio Chiasiellis, per
violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e
4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti
nell’ambito federale, nonché la Soc. Calcio Chiasiellis per violazione degli art. 2, comma 4,
e 3, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2, e 5, comma 2), per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta alla propria tesserata.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno
presentato memorie difensive. In quella presentata dalla Maglio si rileva che si sarebbe
trattato di uno sfogo di una atleta in conseguenza di un torto subito. In quella presentata
dalla Soc. Chiasiellis si rileva che l’intervista sarebbe stata rilasciata in data anteriore al
tesseramento della calciatrice e che, pertanto, alla Società non potrebbe essere attribuita
alcuna responsabilità. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento
dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammonizione con diffida per la Maglio e a quella dell’ammonizione per la Soc. Calcio
Chiasiellis.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni della Maglio riportate sul
mensile “Il calciatore” dell’ottobre 2006 travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono
a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di Organi operanti nell’ambito
federale.
Alla responsabilità della Maglio segue quella oggettiva della Società di appartenenza,
rilevando la data nella quale le dichiarazioni sono state rese pubbliche.
Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza
della portata delle espressioni utilizzate e della loro genericità.
P.Q.M.
la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione con diffida a Piera
Cassandra Maglio e quella dell’ammonizione a lla Soc. Calcio Chiasiellis.
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