F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI
(Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA
SOCIETA’ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO
NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007).
1) Il deferimento
Con provvedimento del 25 ottobre 2007, il Procuratore federale deferiva a questa
Commissione Paolo Chiarucci, Presidente della U.S. Pergolese, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, e la U.S.
Pergolese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità
diretta ascrivibile alla condotta antiregolamentare del proprio Presidente.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione
dell’inibizione per mesi tre per il Chiarucci e dell’ammenda di € 1.500,00 per l’U.S.
Pergolese.
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali e, in particolare, dal rapporto del commissario di
campo, che ha valore di prova privilegiata, è emerso che il Chiarucci, nel corso della gara
di calcio Pergolese-Verucchio del 25.5.2007, è stato allontanato dal campo dall’arbitro. In
seguito, al termine della gara, nelle vicinanze dello spogliatoio, il Chiarucci ha insultato il
direttore sportivo e l’allenatore della propria squadra, accusandoli in particolare di essersi
venduti la partita, in quanto non avevano messo in campo i giocatori migliori.
A giudizio della Commissione, dall’accertamento della condotta sopra descritta il Chiarucci
ha contravvenuto a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS perchè le accuse mosse
all’allenatore e al direttore sportivo della U.S. Pergolese non hanno trovato alcun
fondamento.
Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società di appartenenza a titolo di
responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS.
P.Q.M.
delibera di infliggere a Paolo Chiarucci la sanzione dell’inibizione sino al 15 marzo 2008 e
alla U.S. Pergolese quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007)."