F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007). 1) Il deferimento Con provvedimento del 25 ottobre 2007, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione Paolo Chiarucci, Presidente della U.S. Pergolese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, e la U.S. Pergolese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta ascrivibile alla condotta antiregolamentare del proprio Presidente. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre per il Chiarucci e dell’ammenda di € 1.500,00 per l’U.S. Pergolese. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali e, in particolare, dal rapporto del commissario di campo, che ha valore di prova privilegiata, è emerso che il Chiarucci, nel corso della gara di calcio Pergolese-Verucchio del 25.5.2007, è stato allontanato dal campo dall’arbitro. In seguito, al termine della gara, nelle vicinanze dello spogliatoio, il Chiarucci ha insultato il direttore sportivo e l’allenatore della propria squadra, accusandoli in particolare di essersi venduti la partita, in quanto non avevano messo in campo i giocatori migliori. A giudizio della Commissione, dall’accertamento della condotta sopra descritta il Chiarucci ha contravvenuto a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS perchè le accuse mosse all’allenatore e al direttore sportivo della U.S. Pergolese non hanno trovato alcun fondamento. Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. P.Q.M. delibera di infliggere a Paolo Chiarucci la sanzione dell’inibizione sino al 15 marzo 2008 e alla U.S. Pergolese quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it