COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO A.S. SANGIORGESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 9/1/2008 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per quattro giornate giocatore Care Piero – Campionato di 3^ Categoria/SD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO A.S. SANGIORGESE
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n.
24 del 9/1/2008 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per quattro giornate giocatore Care Piero –
Campionato di 3^ Categoria/SD
La Società A.S. Sangiorgese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà, pubblicate con il Comunicato n. 24 del 9/1/2008, con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni disciplinari :
• ammenda di € 200,00 a carico della Società “per pesanti offese e minacce all’arbitro nel corso del secondo tempo da
parte di un gruppo di sostenitori, i quali inscenavano, a fine gara, una vivace contestazione nei confronti dello stesso,
con offese e minacce, con il lancio di un cuscino, che non ha raggiunto l’arbitro, e con lancio di oggetti sulla porta e
sulla finestra dello spogliatoio dopo che l’arbitro vi era entrato. Il persistere di tale situazione consigliava ai dirigenti
locali di fare intervenire la forza pubblica, che ha provveduto ad accompagnare l’arbitro al proprio mezzo”.
• squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Care Piero tre giornate per insulti e minacce all’arbitro e una
giornata per aver raggiunto la quarta ammonizione”.
letto il ricorso proposto dallA.S. Sangiorgese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente che ha ribadito che l’intervento della forza pubblica é stato
richiesto direttamente dalla dirigenza della Società ospitante, solo a scopo precauzionale per escludere alla radice
qualsiasi possibilità di incidenti, anche se le condizioni oggettive non lo richiedevano;
ritenuto che, dal referto arbitrale, consti che la condotta del giocatore Care Piero si sia sostanziata in un’unica
espressione offensiva e minacciosa, peraltro non reiterata;
considerato inoltre il fattivo comportamento della dirigenza teso ad evitare, in via preventiva, qualsivoglia incidente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S. Sangiorgese
• di ridurre ad € 100,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società;
• di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Care Piero.
La tassa reclamo non è stata versata.
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