COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO A.C. LA MARENESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 9/1/2008–Squalifica per 3 giornate giocatore Cigaia Umberto – Camp. Prov. le Giovanissimi B/TV

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO A.C. LA MARENESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 9/1/2008–Squalifica per 3 giornate giocatore Cigaia Umberto – Camp. Prov. le Giovanissimi B/TV La Società A.C. La Marenese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 25 del 9/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cigaia Umberto : “per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario colpendolo al viso con un pugno”. letto il ricorso proposto dall’A.C. La Marenese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato sul proprio referto di gara; ritenuta la congruità della sanzione comminata e della relativa motivazione; constatata inoltre della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. La Marenese; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cigaia Umberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non è stata versata.
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