COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RECLAMO A.C. BNC NOI Avverso omologazione gara Real Fortitudo – BNC NOI dell’1/12/2007 -– Campionato Provinciale Giovanissimi – 12^ Giornata Girone B/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RECLAMO A.C. BNC NOI Avverso omologazione gara Real Fortitudo – BNC NOI dell’1/12/2007 -– Campionato Provinciale Giovanissimi – 12^ Giornata Girone B/VR La Società A.C. BNC NOI ha presentato reclamo avverso l’omologazione dell’incontro in epigrafe, chiedendone l’annullamento e la conseguente ripetizione. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il ricorso dell’A.C. BNC NOI risulta inammissibile. Infatti analogo reclamo era stato proposto al Giudice Sportivo di primo grado competente, senza peraltro essere preceduto dal rituale preavviso ed accompagnato dalla necessaria prova dell’avvenuta comunicazione alla Società controparte. Dal che consegue che già nella fase di primo grado il reclamo non poteva trovare seguito in quanto inammissibile. Il silenzio serbato sul punto dal Giudice di primo grado potrebbe equivalere declaratoria di inammissibilità e dunque la Commissione Disciplinare Territoriale non potrebbe che confermare questa conclusione. Ma la situazione non cambierebbe anche a voler interpretare l’odierno reclamo come impugnazione della mancata espressa pronuncia sul punto da parte del Giudice Sportivo di primo grado. In tal caso, infatti, la Commissione non potrebbe che constatare l’irritualità del reclamo proposto al Giudice Sportivo di primo grado e, stante la norma stabilita dall’art. 33, 9° comma, seconda parte (“le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”), dichiarare ugualmente inammissibile il reclamo avanzato dall’A.C. BNC NOI presso la Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dall’A.C . BNC NOI; • di confermare l’incontro in epigrafe con il risultato acquisito in campo c.s. : Real Fortitudo – BNC NOI 0 - 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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