COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Damiano BALDAN – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo; • della Società A.C. A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Damiano BALDAN – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo; • della Società A.C. A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo Il Procuratore Federale con atto del 3/12/2007 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : • il Sig. Damiano BALDAN – all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente dello A.S.D. Circ. .Sport. Ricreat. R. Teolo per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, commi 1,2 e 3 del Regolamento del Tecnico, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari. • la Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito c.s. : letti gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini alla Procura Federale, aventi ad oggetto accertamenti in ordine al comportamento dell’allenatore Sig. Vladimiro Forin, per presunta violazione dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico Federale; atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione della Associazione Italiana Allenatori di Calcio Veneto, in merito al fatto che l’allenatore di 3^ Categoria Vladimiro Forin (codice 24407), nel corso della stagione 2006/2007, benché regolarmente tesserato ed operante per la Società ACD Alta Padovana, (partecipante al Campionato SGS Allievi Regionale,Girone D Veneto), contemporaneamente, avrebbe preso posto sulla panchina della Società ASD C.S.R. Teolo (partecipante al Campionato di 2^ Categoria, Girone L Veneto); visto che, per quanto di competenza, l’Ufficio Indagini ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione utile agli accertamenti, per come richiamata, in dettaglio, nella relazione; considerato che, dagli atti, con riferimento alla stagione calcistica 2006/2007, il Sig. Forin risulta : 1. tesserato quale allenatore della squadra Allievi giovanili dell’ACD Alta Padovana dal 30/12/2006 (si confrontino, a tale proposito, il rilevamento informatico in atti e le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Luciano Tosato, Segretario della Società Alta Padovana); 2. presente nella stessa giornata quale allenatore dell’ACD Alta Padovana e massaggiatore dell’ASD C.S.R. Teolo; dalle distinte e dai referti di gara emerge, infatti, che : a) in qualità di allenatore della Società ACD Alta Padovana, con riferimento al Campionato Allievi Regionali, Girone D, ha preso parte la domenica mattina alle ore 10.30 (come, peraltro, dichiarato dal Dirigente dell’ACD Alta Padovana, Sig. Marco Colombo), a n. 12 partite del girone di ritorno; b) in qualità di massaggiatore della Società ASD C.S.R. Teolo, con riferimento al Campionato di 2^ Categoria, Girone L, ha preso parte, la domenica pomeriggio, a n. 12 gare del girone di ritorno; atteso che : • il Sig. Forin ha dichiarato di aver preso posto, in qualità di massaggiatore, sulla panchina dell’ASD C.S.R. Teolo e di avere svolto, per detta Società, <>, dando, peraltro, consigli sulla campagna acquisti e cessioni (a tale proposito ha anche rappresentato che per la stagione calcistica 2007/2008, sarebbe divenuto – come, in realtà, é divenuto, vista la richiesta di vidimazione tessera impersonale per accompagnatori del 2/8/2007 – parte integrante dell’ASD C.S.R. Teolo); • l’Ufficio Indagini non ha reperito elementi istruttori tali da far ritenere che l’A.C.D. Alta Padovana fosse a conoscenza – come sostenuto dal Sig. Forin – del duplice incarico assunto dall’allenatore, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dai tesserati dell’A.C. Alta Padovana, Sigg.ri Luciano Tosato, Fabrizio Giacon, Modesto Gastaldello e Marco Colombo (quest’ultimo, in particolare, ha evidenziato come la concomitanza degli incarichi non potesse essere ipotizzabile essendo stato l’allenatore sempre presente); • che il collaboratore dell’Ufficio Indagini non ha reputato opportuno sentire i dirigenti dell’ASD C.S.R. Teolo, assumendo compromessa la genuinità delle eventuali loro dichiarazioni; considerato, sulla base della documentazione in atti, che l’attività di indagine ha consentito di ricavare utili elementi di conferma – che si sostanziano in significativi ed univoci riscontri sia documentali che narrativi – in merito al fatto che . • il Sig. Forin, nel corso della stagione 2006/2007,benché regolarmente tesserato, quale allenatore di 3^ Categoria, per la Società ACD Alta Padovana ha svolto la mansione di massaggiatore e, di fatto, - per sua stessa ammissione – di direttore sportivo per la Società ASD C.S.R. Teolo, pur non essendo iscritto nei ruoli; • il Presidente della Società ASD C.S.R. Teolo ha inteso eludere i divieti imposti dalle norme federali, consentendo che le sopra citate attività venissero svolte da un soggetto già tesserato nel corso della medesima stagione, per altra Società; 42/834 ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli art. 35 e art. 38, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico ascrivibile : • al Sig. Damiano Baldan, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD C.S.R. Teolo, per avere impiegato, nella stagione calcistica 2006/2007, il Sig. Vadimiro Forin quale massaggiatore (indicandolo in tale veste nelle distinte di gara e facendolo sedere in panchina durante le partite) e quale direttore sportivo dell’ASD C.S.R. Teolo, nonostante il predetto fosse già tesserato, in tale stagione sportiva, quale allenatore, per la Società Alta Padovana; • alla Società ASD C.S.R. Teolo, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta scrivibile al proprio presidente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del C.G.S.; ritenuto, altresì : • che, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto, nella condotta tenuta dal Sig. Vladimiro Forin, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della violazione di cui all’art. 35 e art. 38, commi 1,2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché il predetto, nella stagione calcistica 2006/2007, benché regolarmente tesserato, in qualità di allenatore, con l’ACD Alta Padovana ha, contemporaneamente, svolto per la società ASD C.S.R. Teolo le mansioni di massaggiatore, sedendo in panchina durante le partite e figurando in tale veste nelle distinte di gara, nonché quelle di direttore sportivo, pur non essendo iscritto nei ruoli; • che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi dell’ art. 35, comma 3 e art. 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione odierna del 22/1/2008 sono intervenuti : • il Sig. Damiano BALDAN – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo • l’Avv. Maurizio GORIA – Sostituto Procuratore Federale In sede dibattimentale, preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale ed Il Sig. Damiano BALDAN in proprio e quale rappresentante legale della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò dopo aver ampiamente discusso sul punto. Nello specifico : • quanto al Sig. Damiano BALDAN – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo : due mesi di inibizione a far data dal 22/1/2008 • quanto alla Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo : ammenda di € 300,00. La C.D.T. preso atto di quanto sopra; visto l’art. 23 del C.G.S. novellato; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni sopra indicate dispone l’applicazione delle medesime a far data dal 22/1/2008 e cioè : • a carico del Sig. Damiano BALDAN – Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo : due mesi di inibizione; • a carico della Società A.S.D. Circ. Sport. Ricreat. Teolo : ammenda di € 300,00.-
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