COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. RICORSO A.C.D. ROVERE SARTORATOTERMOIDRA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 23/1/2008 – Ammenda di € 60,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Pozzobon Paolo; Squalifica per due giornate giocatore Di Giandomenico Tiziano – Campionato di 2^ Categoria/

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. RICORSO A.C.D. ROVERE SARTORATOTERMOIDRA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 23/1/2008 – Ammenda di € 60,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Pozzobon Paolo; Squalifica per due giornate giocatore Di Giandomenico Tiziano – Campionato di 2^ Categoria/ La Società A.C.D. Rovere Sartoratotermoidra ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato n. 42 del 23/1/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : • ammenda di € 60,00 ”per insulti all’arbitro per tutta la durata del secondo tempo (campo avverso)” . • squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Pozzobon Paolo per condotta violenta di particolare gravità, tenuta a gioco fermo nei confronti di un giocatore avversario costretto, in conseguenza di ciò, ad abbandonare il terreno di gioco a causa delle lesioni riportate (condotta punita dall’art. 19, comma 4°, lett. c) del C.G.S.)”; • squalifica per due giornate a carico del giocatore Di Giandomenico Tiziano. La C.D.T. dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso nella parte concernente la squalifica a carico del calciatore Di Giandomenico Tiziano, perché provvedimento inoppugnabile in base al disposto di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del C.G.S.; letto il ricorso proposto dall’A.C.D. Rovere Sartoratotermoidra attinente agli altri provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara; valutato che dal referto arbitrale non emerge con chiarezza l’intenzionalità della condotta del giocatore Pozzobon Paolo, quanto piuttosto un’eccessiva foga ascrivibile ad uno sproporzionato vigore nell’intervento posto in essere dal predetto calciatore, che configura comunque una condotta antisportiva meritevole di sanzione; tali considerazioni impongono di ridurre la sanzione, nella misura indicata in dispositivo; in ordine all’ammenda per il comportamento del pubblico, va parimenti ritenuto che nel referto arbitrale non sia stato esplecitato come si sia addebitata alla tifoseria ospite, piuttosto che a quella locale, la pronunzia delle espressioni riportate dal direttore di gara; a ciò aggiungasi come l’andamento della gara non giustificasse proteste sistematiche nei confronti dell’arbitro e degli assistenti, ciò comporta il venir meno dei presupposti per l’irrogazione della sanzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso dell’A.C.D. Rovere Sartoratotermoidra nella parte riguardante la sanzione della squalifica di due giornate a carico del giocatore Di Giandomenico Tiziano; • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. Rovere Sartoratotermoidra attinenti gli altri provvedimenti disciplinari c.s. : - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pozzobon Paolo. La tassa reclamo non è stata versata.
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