COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.3. RECLAMO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Petrarca – Vò dell’11/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.3. RECLAMO A.S.D. PETRARCA CALCIO
Avverso regolarità gara Petrarca - Vò dell’11/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale scioglie la riserva pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 36 del 12/12/2007.
Si ricorda che la Società ASD Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando
l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Vò, del giocatore Capuzzo Andrea.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Petrarca Calcio;
viste le difese e sentito direttamente il legale rappresentante dell’U.S. Vò che ha prodotto copia dell’accordo di svincolo ai
sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F., sottoscritto dal calciatore Capuzzo Andrea e dal Presidente dell’U.S. Vò, la C.D.T.
decideva di investire la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. “per definire la posizione di tesseramento del calciatore
Capuzzo Andrea, alla data della gara in oggetto, stabilendo se l’accordo trasmesso il 14/8/2007 all’Ufficio Tesseramento
del C.R.V., contenente altresì l’impegno del giocatore, accettato dalla Società, a svolgere attività a favore della stessa per
la stagione in corso, possa o meno considerarsi equipollente della “richiesta di aggiornamento tesseramento” sul modulo
appositamente predisposto dalla F.I.G.C., con conseguente regolarità o meno della posizione di tesseramento del
calciatore”.
43/866
Preso atto che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., nella sua riunione del 22/1/2008, ha deliberato in ordine alla
richiesta di giudizio avanzata dalla C.D.T., di dichiarare valido il tesseramento del calciatore Capuzzo Andrea in favore
dell’U.S. Vò a decorrere dal 21/11/2007;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Capuzzo Andrea alla partita oggetto
del reclamo, svoltasi prima dell’efficacia del tesseramento
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo presentato dall’ASD Petrarca Calcio;
• di porre a carico dell’U.S. Vò il disposto di cui all’art. 17.5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della
perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Petrarca – Vò 3 – 0;
• di infliggere a carico dell’U.S. Vò la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un
calciatore che non ne aveva titolo
La tassa reclamo non é stata versata.
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