COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.6. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 16/1/2008 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bordin Marco – Camp. 3^ Categoria/TV

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.6. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 16/1/2008 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bordin Marco – Camp. 3^ Categoria/TV La Società N.A.S. Milan Guarda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 26 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bordin Marco. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società N.A.S. Milan Guarda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo appare adeguata rispetto all’accadimento, quale refertato dal direttore di gara, considerato che il rapporto arbitrale ha valore di prova privilegiata, ex art. 35, 1° comma, punto 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso proposto dalla Società N.A.S. Milan Guarda; • di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del calciatore Bordin Marco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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