COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.7. RECLAMO A.C. REAL S. MASSIMO 2000 Avverso regolarità gara Real S.Massimo – Jovanese del 12/1/2008 – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.7. RECLAMO A.C. REAL S. MASSIMO 2000 Avverso regolarità gara Real S.Massimo - Jovanese del 12/1/2008 – Campionato Juniores Provinciale/VR La Società A.C Real S. Massimo 2000 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra Jovanese, dei giocatori : Ampomah Benjamin, Ohenhen Ikponm Wosa, Olazo Pena Erik, Altin Tafa e Gnokane Oomar. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C. Real S. Massimo 2000 e rimesso per competenza dalla Giudice della Delegazione Provinciale di Verona; visti gli atti ufficiali di gara; lette le controdezioni dell’A.C. Jovanese con le quali contesta la regolarità del reclamo dell’A.C. Real S.Massimo in quanto quest’ultima Società ha indicato nel 13/1/2008 (anziché 12/1/2008) la data della disputa dell’incontro in oggetto; al riguardo la C.D.T. osserva trattarsi di un mero errore formale, tenuto conto inoltre che nel preannuncio di reclamo, la reclamante aveva indicato l’esatta data dell’effettuazione della gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dalle quali é risultato : 1. che L’Ufficio Tesseramento rimetteva alla Società Jovanese, in data 22/10/2007, una comunicazione telegrafica con la quale veniva chiesto l’invio di documentazione per il perfezionamento della posizione dei calciatori in epigrafe, 2. che la Società Jovanese non ottemperava a quanto richiesto, per cui l’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto, con raccomandata datata 17/1/2008, comunicava alla Società interessata che procedeva ad “archiviare definitivamente le richieste di tesseramento non procedendo alla loro meccanizzazione”; 3. che comunque in base alle norme disposte dall’art. 40, comma 11 delle NOIF e ribadite dal C.R. Veneto tramite i Comunicati Ufficiali n. 7 del 31/7/2007 e n. 27 del 30/10/2007, il tesseramento dei calciatori stranieri decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.; 43/868 considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione dei giocatori dell’A.C. Jovanese : Ampomah Benjamin, Ohenhen Ikponm Wosa, Olazo Pena Erik, Altin Tafa e Gnokane Oomar alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Real S.Massimo 2000; • di irrogare a carico della Soc. Jovanese la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Real S. Massimo - Jovanese 3 – 0; • di irrogare a carico della Soc. Jovanese la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori che non ne avevano titolo; La tassa reclamo non é stata versata.
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