COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S.C. S.GIORGIO DI PERLENA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pasquale Federico – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S.C. S.GIORGIO DI PERLENA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pasquale Federico – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.C. S.Giorgio di Perlena ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato n. 43 del 30/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pasquale Federico “per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo al termine della gara nei pressi dello spogliatoio”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso ritualmente proposto dall’U.S.C. S.Giorgio di Perlena; esaminata la documentazione ufficiale in atti; atteso che, nel fatto come descritto nel rapporto del direttore di gara, si é ravvisato nella condotta del calciatore Pasquale Federico un comportamento certamente oltraggioso, ma non violento; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione della squalifica per tre giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S.C. S.Giorgio di Perlena; • di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pasquale Federico. La tassa reclamo non é stata versata.
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