COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. COLOGNA VENETA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 23/1/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Ruta Carlo – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. COLOGNA VENETA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 23/1/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Ruta Carlo – Campionato Juniores Provinciale/VR La Società A.C. Cologna Veneta ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 30 del 23/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Ruta Carlo “per avere rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, per avere sputato verso lo stesso colpendolo ad un piede e per avere tentato di aggredire un calciatore avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Cologna Veneta; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che nel confermare quanto riportato nel suo rapporto, ha precisato di non avere personalmente assistito allo sputo, ma di averne peraltro potuto verificare gli effetti sulla scarpa dell’allenatore avversario; atteso, d’altro canto, il fatto che il giocatore abbia sputato é riconosciuto dalla ricorrente; ritenuta, pertanto la sanzione congrua rispetto agli accadimenti così come descritti nel rapporto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Cologna Veneta; • di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Ruta Carlo; • di introitare la tassa reclamo non versata.
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