COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO SIG. GALANTE MASSIMO – GIOCATORE A.C. VIGONZA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 61 del 22/5/2007 – Squalifica per anni quattro – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO SIG. GALANTE MASSIMO – GIOCATORE A.C. VIGONZA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 61 del 22/5/2007
– Squalifica per anni quattro – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
La C.D.T. scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 68 del 13/6/2007 punto 3.2.3.
Ricorda che il Sig. Galante Massimo ha presentato ricorso avverso la delibera del Comitato Regionale Veneto pubblicata
con il Comunicato n. 61 del 22/5/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto nei suoi confronti la squalifica per anni
quattro, per i motivi già ampiamente illustrati nel precitato C.U. n. 68, al quale integralmente si rinvia.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i reclami avanzati :
- dal Sig. Xodo Moreno – Presidente A.C. Vigonza
- dal Sig. Rigato Mauro – Giocatore dell’A.C. Vigonza (Capitano)
- dal Sig. Galante Massimo – Giocatore dell’A.C. Vigonza
rammenta inoltre che la C.D.T., nel corso delle audizioni dei ricorrenti e dei componenti la terna arbitrale svoltesi il
12/6/2007, ha rilevato l’esistenza di significative divergenze tra le circostanze riportate nei referti della terna arbitrale e
l’annotazione di servizio del Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, documento quest’ultimo
offerto, nell’occasione, dai reclamanti; per cui la C.D.T. ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti stante
la particolarità del caso ed, in tal senso, ha investito l’Ufficio Indagine della F.I.G.C. per l’effettuazione degli
approfondimenti istruttori, deliberando quindi di sospendere le decisioni riguardanti i ricorsi in esame.
La Commissione Disciplinare Territoriale
in possesso della relazione trasmessa dalla Procura Federale;
sentito il rappresentante dei ricorrenti nel corso della riunione del 29/1/2008,
La Commissione Disciplinare osserva :
Il materiale a disposizione di questa Commissione, sicuramente copioso in virtù dell’attività istruttoria svolta dalla Procura
Federale, necessita di preliminare inquadramento ai fini della sua disamina. Occorre distinguere, infatti, sei distinti gruppi
di atti. Il primo consiste nelle affermazioni dei soggetti reclamanti (Signori Xodo, Rigato e Galante), ai quali, proprio in
quanto tali, non può certamente riconoscersi la qualifica di testimoni; il secondo si compone delle deposizioni provenienti
dai tesserati dell’A.C. Vigonza, che, attesa la stretta colleganza sociale con le persone sanzionate dal G.S., non possono
aprioristicamente reputarsi imparziali, imponendosi un loro vaglio rigoroso; del terzo fanno parte le dichiarazioni rilasciate
dai tesserati dall’Unione Cadoneghe, la cui attendibilità va verificata in concreto, tenendo conto che tale società è stata
coinvolta nella vicenda che qui occupa esclusivamente sotto il profilo della competizione sportiva, ma non dal punto di
vista disciplinare; il quarto comprende le informazioni raccolte da due spettatori della partita (i coniugi Gusella Vania e
Bacchini Davide), che a loro volta richiedono un’ordinaria verifica sulla scorta del complesso delle risultanze processuali;
nel quinto confluiscono i documenti redatti da Pubblici Ufficiali non direttamente spettatori degli eventi (Certificati medici e
relazioni del Maresciallo dei Carabinieri Andreozzi), nel sesto, infine, confluiscono le versioni rese dall’Arbitro e dai suoi
due assistenti, dapprima nei rispettivi rapporti, poi davanti a questa Commissione, da ultimo all’atto dell’audizione ad
opera del Collaboratore della Procura Federale.
Norma di riferimento per la valutazione di questi esiti istruttori è, ovviamente, l’art. 35 C.G.S., in ispecie il comma 1.1.
Ciò posto, il sicuro dato di partenza va individuato nel comportamento tenuto da numerosi giocatori del Vigonza al
termine della gara, concretatosi in una protesta collettiva verso l’arbitro, che venne da loro accerchiato (fatto ammesso
sia dai reclamanti, vedansi allegati 32, 33 e 34 alla Relazione del Collaboratore della Procura Federale, sia dal Signor
Borgato Giannino, segretario del Vigonza, vedasi all. n. 20) ed offeso (fatto ammesso dai Signori Rigato e Xodo, vedansi
all. 32 e 34). Ora, questo episodio, come consta chiaramente compulsando le varie deposizioni, non ebbe una
connotazione statica, ma, com’è naturale, si svolse dinamicamente, con l’arbitro che tentava di riguadagnare lo
spogliatoio, posto all’esterno del recinto di giuoco, mentre i calciatori del Vigonza lo attorniavano ed uno degli assistenti –
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il Signor Luca Forte – cercava di raggiungerlo e di soccorrerlo. In sostanza, il gruppo di persone coinvolte percorse, con
traiettoria evidentemente non rettilinea, ma ondeggiante, una porzione del terreno di gioco, ne uscì, si diresse verso il
fabbricato che ospitava gli spogliatoi, ne imboccò il corridoio e giunse fino alla porta del locale riservato alla terna
arbitrale. In rapporto a quanto accaduto all’aperto, pertanto, il miglior punto d’osservazione fu la tribuna dello stadio.
Proprio da lì seguì gli eventi il Presidente del Cadoneghe, Signor Zanon Florio, il quale in effetti vide distintamente, alla
fine della partita, i giocatori del Vigonza rincorrere l’arbitro, gesticolare al suo indirizzo, proferire improperi e bestemmie
ad “altissima voce” e spintonare il direttore di gara; egli notò altresì “senza ombra di dubbio” un calcio sferrato contro
l’arbitro da un calciatore del Vigonza (all. n. 29). Tale deposizione va reputata certamente attendibile, perché proveniente
da soggetto estraneo all’oggetto del presente giudizio e fisicamente collocato in posizione che, come appena sottolineato,
permetteva ottimo sguardo d’insieme, inoltre perché puntuale, precisa e priva di contraddizioni, tanto da dare atto che il
sopraggiungere dei calciatori del Cadoneghe, intenti a festeggiare il superamento del turno, presso la rete di
delimitazione del campo coprì la visuale dello Zanon. Quest’ultimo particolare introduce altra tematica di rilievo: al termine
della gara i giocatori ed i dirigenti del Cadoneghe che si trovavano sul campo di gioco presero ad esultare per l’esito
positivo della tenzone, perciò non colsero, ovvero scorsero soltanto fugacemente, quanto avveniva tra gli avversari e la
terna arbitrale. In tal senso recitano infatti il verbale di sommarie informazioni testimoniali del Signor Boscolo Gianfranco
ed il verbale delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dal Signor Fardiopanti Corrado, rispettivamente allenatore
e dirigente accompagnatore del Cadoneghe (all.ti nn. 18 e 30). Ne consegue come le deposizioni di questi tesserati del
Cadoneghe non possono essere interpretate a discarico dei ricorrenti. Il che vale anche per il giocatore Pegoraro
Francesco (all. n. 21), che, trovandosi in panchina con il suo allenatore Boscolo, assistette evidentemente alla sola parte
iniziale della condotta degli avversari, dal momento che proprio il Signor Boscolo ha riferito ai Carabinieri che, dopo il
triplice fischio, “tutti i giocatori e noi della panchina ci siamo diretti sulla (sic) tribuna dove oltre ai nostri tifosi vi erano: il
nostro presidente e i dirigenti, con i quali abbiamo festeggiato il passaggio del turno”. Si consideri, vieppiù, che il
Fardiopanti vide comunque “un assembramento di atleti appartenenti al Vigonza che avevano messo in atto una forte
contestazione verbale ed animata nei confronti di un assistente”, notando che i calciatori erano sette-otto ed avevano
creato un semicerchio attorno all’assistente.
Ben più esauriente, per le ragioni dianzi illustrate, risulta dunque la dichiarazione resa dal Presidente Zanon; da essa
constano con nitidezza non solo il circondamento e le offese, ammesse, come visto, dai medesimi autori, ma anche gli
spintoni ed il calcio all’arbitro (seppur con il dubbio che l’abbia materialmente attinto). Ciò significa che, anche laddove si
prescindesse completamente dall’utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni della terna, i fatti accaduti sul terreno di gioco
sarebbero egualmente assodati, nei termini appena riassunti. A ben vedere, poi, i coniugi Gusella e Bacchin (cfr. all.ti nn.
22 e 23) spettatori dell’incontro, si sono limitati a riportare che i giocatori del Vigonza non compirono atti di violenza, nello
specifico calci e pugni, senza quindi escludere né gli spintoni né la possibilità che sia loro sfuggito, nella calca, un calcio
isolato, qual è stato quello ricevuto dall’arbitro.
I tesserati del Cadoneghe, incluso il Presidente Zanon, hanno tuttavia riferito che non videro dirigenti del Vigonza
prendere parte all’aggressione. Sta di fatto che il calciatore del Vigonza Preti, espressamente interrogato in proposito dal
Dr. Sozzo della Procura Federale, ha così risposto: “Al termine della gara, ovvero quando l’arbitro ha decretato la fine
dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, ho visto i miei compagni unitamente a
qualche dirigente tra cui il sig. Xodo che io conosco quale presidente della società Vigonza, dirigersi verso l’arbitro per
manifestare veementi proteste” (all. n. 31). Il che è ben più di quanto lo stesso Preti abbia riferito ai Carabinieri della
Stazione di Pionca di Vigonza (all. n. 19) ed attesta che il Signor Xodo, il quale ha riconosciuto d’aver insultato il direttore
di gara, entrò sul terreno di gioco da subito per protestare. Il Sig. Zanon ha difatti precisato che “nessuno dei dirigenti o
capitano o altro calciatore della squadra ospitante si è interposto tra l’arbitro e i facinorosi al fine di far desistere
quest’ultimi”.
Circa il comportamento dell’assistente Forte, è assodato che egli sia accorso in aiuto dell’arbitro e non abbia usato la
bandierina di cui era dotato per colpire intenzionalmente i tesserati del Vigonza, limitandosi a mantenerla impugnata; lo
stesso calciatore Preti, che lamentò una botta alla zona periorbitale sinistra, ha infatti escluso intenti financo minatori da
parte del Forte.
Non sussistono, pertanto, validi motivi per dubitare della ricostruzione degli eventi proveniente dall’arbitro e dai suoi
assistenti, disapplicando il chiaro disposto dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. La versione resa dalla terna viene infatti
confermata dall’analisi comparata delle fonti istruttorie raccolte dalla Procura Federale.
Questa Commissione non può quindi che attenersi alle relazioni degli ufficiali di gara, anche per quella parte di vicenda
che si è svolta nei pressi ed all’interno del locale in cui erano allocati gli spogliatoi.
Né depongono in contrario la documentazione sanitaria relativa all’arbitro Alfaré ed all’assistente Forte od il Rapporto del
Comandante della Stazione Carabinieri di Pionca di Vigonza.
Invero, arbitro ed assistente furono colpiti all’addome ed integra notorio dato scientifico che le botte ricevute in quell’area
il più delle volte non lascino segni visibili, come tumefazioni ed ematomi; i certificati del Pronto Soccorso, poi, concludono
per “possibile” o “verosimile” contusione della parete addominale di ambedue gli ufficiali di gara.
La Relazione di data 21.05.2007 del Maresciallo Andreozzi, infine, è stata redatta da soggetto che non ha direttamente
assistito all’accaduto, essendo intervenuto diversi minuti dopo che la terna era finalmente rientrata nel proprio spogliatoio.
Il militare, perciò, poté soltanto raccogliere le narrazioni degli ufficiali di gara e del Signor Xodo, che, peraltro, non furono
verbalizzate. Ora, le uniche obiettive discrasie che si riscontrano tra la sua annotazione di servizio e gli altri atti di questo
giudizio si sostanziano: 1) nell’asserzione dell’assistente Forte di aver “preso solo un pugno”, precisando poi l’area
interessata (l’addome), mentre al Pronto Soccorso, nei rapporti sulla gara, a questa Commissione ed al collaboratore
della Procura Federale ha segnalato di essere stato attinto all’addome da un calcio del giocatore Galante Massimo; 2)
nell’affermazione dell’arbitro Alfaré “di non aver ricevuto percosse”, mentre al Pronto Soccorso, nei rapporti sulla gara, a
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questa Commissione ed al Collaboratore della Procura Federale ha riferito di essere stato raggiunto all’addome da un
pugno del calciatore Rigato Mauro. Entrambi le divergenze, alla luce degli accertamenti esperiti dalla Procura, che hanno
asseverato i resoconti ufficiali della terna arbitrale, trovano il loro sostrato nell’atmosfera, tutt’altro che rilassata e serena,
vigente nello spogliatoio della terna. Lo stesso Maresciallo dei Carabinieri, nell’annotazione del 21.05.1007, ha
evidenziato il nervosismo e l’agitazione contraddistinguenti soprattutto l’assistente Forte. Trattasi, invero, di
atteggiamento del tutto comprensibile in persone uscite da poco da un’esperienza sicuramente non piacevole (arbitro ed
assistente erano stati circondati, insultati, spintonati e via dicendo), ma che ha certamente complicato il rapporto con il
militare, dando luogo evidentemente problemi di comunicazione, sì da inficiare una corretta descrizione degli eventi poco
prima verificatisi. La circostanza che sia l’Alfaré sia il Forte si siano poco dopo recati al Pronto Soccorso, ove invece
hanno manifestato con chiarezza ai sanitari le sintomatologie che li affliggevano corrobora questa interpretazione.
L’episodio oggetto del presente giudizio va, in definitiva, ritenuto acclarato nei termini riportati dagli ufficiali di gara, quali
recepiti dal Giudice Sportivo e posti a fondamento della sua oppugnata decisione.
Confermata la responsabilità dei ricorrenti rispetto agli addebiti elencati sub b), c) e d), reputa tuttavia la Commissione
che meritino riforma le sanzioni irrogate ai prevenuti. Previamente, si specifica che la norma applicabile al caso di specie
resta l’art. 14 del testo del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, poiché, a parità di sanzioni minime contemplate per giocatori
e dirigenti dai commi 2 bis e 3 di tale disposizione e dall’art. 19, commi quattro e cinque, del C.G.S. attualmente vigente,
tale ultima norma è più afflittiva: Essa, infatti, al comma 3 attribuisce direttamente agli Organi di giustizia sportiva la
potestà di disporre la preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria o rango della F.I.G.C., mentre il capoverso
dell’art. 14 del C.G.S. antecedente si limitava a conferire all’Organo di Giustizia Sportiva la facoltà di proporre al
Presidente Federale siffatta preclusione. Ciò posto, si osserva che la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del
fatto, cosicché il massimo edittale (cinque anni) va riservato alle fattispecie di condotta violenta verso gli ufficiali di gara
connotate da cospicua lesività o da peculiare intento lesivo. Nella vicenda che qui occupa, certamente deprecabilissima,
la condotta dei giocatori Rigato e Galante non appare caratterizzata da una decisa volontà di infliggere un grave male
all’arbitro ed all’assistente Forte, quanto piuttosto dall’intento di rafforzare una protesta tracotante con l’utilizzo di una
limitata forza fisica. Rivelatrici di siffatto atteggiamento sono la zona attinta, id est l’addome, pur essendo disponibili
bersagli sicuramente più appetibili, come il viso od il torace, e la circostanza che agevolmente gli agenti avrebbero potuto
vibrare più colpi, profittando della calca e dell’impunità loro garantita dalla presenza di tanti altri compagni. Altrimenti
detto, pur tenendo conto per il Rigato dell’aggravante costituita dal ruolo di capitano, la sanzione di cinque anni avrebbe
meritato di venir presa in considerazione laddove egli si fosse scagliato decisamente contro l’arbitro e lo avesse
ripetutamente attinto con pugni. Lo stesso ragionamento s’impone per il calciatore Galante.
Valuta dunque il Collegio che sanzione adeguata al comportamento dei due giocatori del Vigonza sia quella della
squalifica per anni uno e mesi tre, la quale, nei confronti del Rigato, attesa la sua qualifica di capitano e la conseguente
violazione di tutti gli elementari doveri propri di tale carica, va aumentata ad anni uno e mesi otto.
In ordine al Presidente Xodo Moreno, è sufficiente richiamare la logica sanzionatoria dianzi delineata, dovendosi
concludere che l’inibizione per anni cinque con proposta di radiazione (rectius preclusione) deve essere comminata
nell’ipotesi di perpetrata e grave violenza fisica da parte del dirigente verso gli ufficiali di gara. Nel caso di specie l’arbitro
e l’assistente hanno segnalato il predetto come responsabile di una condotta omissiva (mancato aiuto all’arbitro ed
all’assistente accerchiati, mancato intervento sedatorio delle ire dei giocatori, ritardata apertura della porta dello
spogliatoio della terna, mancata tempestiva riconsegna delle chiavi dell’autovettura dell’arbitro) e di un comportamento
commissivo (pronunzia di offese), ma non gli hanno ascritto alcun atto di aggressione fisica. Sanzione equa si configura
pertanto, tenuto conto anche del ruolo di vertice della società e della conseguente violazione dei connessi doveri verso la
terna, quella di mesi nove di inibizione.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, in parziale accoglimento del
reclamo, così statuisce:
1. Ritenuto responsabile il Signor Rigato Mauro della condotta ascrittagli dalla decisione del G.S. pubblicata sul C.U. N.
61 del 22.05.2007, pag. 61/1088, riduce la sanzione nei suoi confronti ad anni uno e mesi otto di squalifica;
2. Ritenuto responsabile il Signor Galante Massimo della condotta ascrittagli dalla decisione del G.S. pubblicata sul
C.U. N. 61 del 22.05.2007, pag. 61/1088, riduce la sanzione nei suoi confronti ad anni uno e mesi tre di squalifica;
3. Ritenuto responsabile il Signor Xodo Moreno della condotta ascrittagli dalla decisione del G.S. pubblicata sul C.U. N.
61 del 22.05.2007, pag. 61/1088, riduce la sanzione nei suoi confronti a mesi nove di inibizione.
La tassa reclamo non è stata versata.
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