COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. RICORSO U.S. FULGOR TREVIGNANO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Ammenda di € 80,00 e Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.2. RICORSO U.S. FULGOR TREVIGNANO
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 –
Ammenda di € 80,00 e Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Fulgor Trevignano ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
con il Comunicato n. 43 del 30/1/2008, con le quali sono state assunti i seguenti provvedimenti disciplinari :
- Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro sia durante tutta la gara e sia a conclusione
della stessa”;
- Ammenda di € 60,00 a carico della Società : “ per presenza di persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi””.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Fulgor Trevignano;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara e fornito ulteriori precisazioni
reputate quindi congrue le decisioni censurate in relazione ai fatti verificatisi;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Fulgor Trevignano;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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