F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.. Giovanni COLONNA / U.S.D. A .TOMA MAGLIE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.. Giovanni COLONNA / U.S.D. A .TOMA MAGLIE ( 4/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI Con ricorso del 23 giugno 2007 l’allenatore dilettante Giovanni COLONNA chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla Società USD A. TOMA MAGLIE partecipante al Campionato di Eccellenza Pugliese di pagargli la somma di euro 9.000,00, relativa al premio di tesseramento annuo non avendo allo stato ricevuto alcuna somma, oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. L’allenatore comunica di essere stato esonerato in data 15.01.2007 e di rimanere a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2006/2007. A sostegno della sua richiesta ha prodotto copia della scrittura privata stipulata il 24.08.2006 regolarmente depositata, che prevede la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 9.000,00. In data 17 settembre 2007 la Segreteria di questo Collegio richiedeva alle parti di produrre le proprie difese nel termine di otto giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. La Società nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la Società non ha opposto alcuna deduzione alla richiesta dell’allenatore. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Giovanni COLONNA e fa obbligo alla Società U.S.D. A.TOMA MAGLIE di pagare la somma di euro 9.000,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di euro 133,00 per un totale di euro 9.133,00 oltre agli interessi che matureranno fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 3 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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