F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Andrea LANNI / A.S.Cosenza Calcio S.p.A.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA:all.Andrea LANNI / A.S.Cosenza Calcio S.p.A.
( 5/78 )
ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI
In data 3 Luglio 2007 il Dott. Pierluigi Pulice, nominato ufficialmente a rappresentarlo e difenderlo in questo procedimento dall’allenatore dilettante Lanni Andrea, presenta ricorso a questo Collegio contro la Società A.S. Cosenza Calcio, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, affinché venga riconosciuto da parte della medesima la somma di € 6.200,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito con il suo assistito,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della richiesta allega copia dell’accordo stipulato in data 1°luglio 2006 dove la Società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumere il tecnico Lanni Andrea con mansione di preparatore dei portieri della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di 8.000,00 euro da pagarsi in 5 rate di € 1.600,000 cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre e dicembre 2006 e febbraio, aprile e giugno 2007.
Il ricorrente dichiara inoltre che il suo assistito ha ricevuto in acconto di quanto pattuito solamente la somma di € 1.800,00 e di essere pertanto creditore di restanti 6.200,00 euro.
Alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito di tale contratto il competente Comitato Interregionale della L.N.D. rispondeva in modo negativo.
La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta.
Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso manca della sottoscrizione dell’istante per cui,come da costante giurisprudenza di questo Collegio,lo stesso è da ritenere inammissibile non essendo previsto innanzi a questa giurisdizione l’istituto della rappresentanza processuale come già affermato con precedente delibera della Corte di Giustizia Federale.
Ne consegue che la semplice apposizione della firma per la procura “ad litem” non sana tale inconveniente per cui il ricorso è da ritenere comunque inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il presente ricorso.
La presente delibera è inappellabile.
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