F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Antonio PARISI / SAN VITO CALCIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Antonio PARISI / SAN VITO CALCIO ( 8/78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 5.07.07 l’allenatore dilettante Parisi Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società San Vito Calcio, il pagamento della complessiva somma di € 1.450,00, 1.350,00 quale parte residua del premio di tesseramento ed altri 100,00 per rimborso spese, sulla maggior somma pattuita di € 1.800,00, per quattro rate di € 450,00 ciascuna, in forza di scrittura privata sottoscritta tra le parti e depositata il 3.11.06, quale allenatore responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato di II° Categoria stagione 2006/07. L’istante allegava idonea documentazione al proprio ricorso mentre il Collegio, tramite la propria Segreteria, riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale . La Società convenuta, invitata a controdedurre, lo faceva inviando memoria difensiva dove, riconoscendo ed attribuendo al ricorrente funzioni e mansioni ulteriori a quelle concordate, tra cui, oltre al ruolo di dirigente del settore giovanile, la tenuta della contabilità e la gestione di cospicue somme di danaro, lo accusava non soltanto di aver male svolto ed interpretato il proprio ruolo di tecnico, ma anche di aver lucrato a danno della stessa Società con indebito trattenimento di somme. Motivo questo per cui la convenuta si riservava di adire le competenti sedi giudiziarie. Allegava alla propria memoria un prospetto contabile incompleto, poco comprensibile e non firmato, attribuendone la paternità al ricorrente. La domanda appare fondata e meritevole di accoglimento. La somma richiesta dal Parisi si riferisce con ogni evidenza, anche se il ricorso non è molto chiaro, alle tre rate precedenti la comunicazione avvenuta per iscritto alla Società, in atti, delle proprie dimissioni e quindi al periodo in cui l’allenatore, pienamente operativo, non era stato mai pagato. Le difese e i documenti prodotti dalla Società invece, oltre a non provare alcunché, costituiscono la descrizione e il riepilogo, molto poco chiari a dire il vero, di circostanze che comunque andrebbero valutate in altra sede ma certamente non innanzi a questo Collegio. Gli interessi di mora , in assenza di prova del danno subito, come da costante orientamento di questo Collegio, non sono dovuti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Parisi Antonio contro la Società San Vito Calcio, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 1.450,00 oltre interessi a far data dal 5.07.07 nella misura del 2,5% annuo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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