F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Cosimo SAVOIA / A.S.PONTELAMBRESE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA:all.Cosimo SAVOIA / A.S.PONTELAMBRESE ( 11/78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con ricorso del 7.07.07 l’allenatore dilettante Savoia Cosimo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della AS Pontelambrese, il pagamento residuo della complessiva somma di € 2.580,00, su quella maggiore concordata di € 4.300,00, quale corrispettivo per premio di tesseramento, in forza di accordo del 1°.07.06, quale allenatore responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato di Prima Cat. Girone G stagione sportiva 2006/07. Precisava l’istante, dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso, che con detta Società il rapporto si era interrotto nel Dicembre 2006 in seguito a licenziamento comunicatogli dalla stessa con nota racc.ta. In data 2.01.08 è pervenuta alla Segreteria del Collegio Arbitrale nota via fax, che ha anticipato R.A.R. in pari data, con cui l’istante ha comunicato di aver regolarizzato con la Società il precedente 15 Dicembre ogni pretesa economica e che pertanto nulla dalla stessa gli era più dovuto. Alla stregua di ciò va emessa delibera di non doversi procedere per cessata materia del contendere. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,definitivamente pronunciando sull’istanza proposta dall’allenatore SAVOIA Cosimo contro l’A.S. PONTELAMBRESE,dichiara non doversi procedere essendo cessata la materia del contendere.
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