F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008 VERTENZA: all.Giuseppe BAVARO / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 85 del 17 gennaio 2008
VERTENZA: all.Giuseppe BAVARO / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.
( 28/78 )
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI
Con ricorso del 27.07.2007, l’allenatore di 3^ Ctg. BAVARO Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società F.C. Rossanese 1909, il pagamento di €. 6.722,00, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A sostegno di quanto comunicato, il ricorrente allegava copia dell’accordo sottoscritto in data 29.09.2007, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale della L.N.D., con il legale rappresentante della Società , che prevedeva la corresponsione di €. 13.000,00, per la stagione sportiva 2006/2007, suddiviso in quattro rate con scadenze : 1) 30.09.2006 di €. 3.500,00; 2) 30.11.2006 di €. 3.000,00; 3) 30.01.2007 di €. 3.500,00; 4) 30.03.2007 di €. 3.000,00.
La Società F.C. Rossanese 1909, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, deduceva in data 2.10.2007, a mezzo dell’Avv. Francesco Siciliano, comunicando che il ricorrente ha ricevuto e regolarmente quietanzato €. 2.000,00 per tramite assegno bancario n. 5009083569 tratto su Banca Carime, assegno di €. 828,00 n. 3181233931 tratto su Banca Carime, assegno di €. 500,00 n. 3183328362 tratto su Banca Carime, assegno di €. 1.400,00 n. 5009093678 tratto su Banca Carime, per un totale di €. 4.978,00.
Il ricorrente, in data 12.10.2007, controdeduceva alle osservazioni della Società F.C. Rossanese 1909, sostenendo quanto già richiesto nel ricorso del 27.07.2007.
Il ricorso proposto dall’allenatore Bavaro Giuseppe appare meritevole di accoglimento.
Infatti, la Società F.C. Rossanese 1909 forniva la prova (anche se non venivano prodotte le copie degli assegni ma solo una elencazione degli stessi) di aver erogato all’allenatore importi pari ad €. 4.978,00 a fronte di quelli pattuiti pari ad €. 13.000,00.
Pertanto, allo stesso vanno riconosciuti €. 6.722,00 così come richiesto in ricorso (anche se la differenza del pattuito €. 13.000,00 e quello versato dalla società, così come comunicato per il tramite dell’Avv. Siciliano, di €. 4.978,00, è pari ad €. 8.022,00) oltre ad €. 100,00 equitativamente calcolati per interessi legali, per un importo pari ad €. 6.822,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Bavaro Giuseppe e fa obbligo alla società F.C. Rossanese 1909 di corrispondere allo stesso la somma di €. 6.722,00, a saldo di quanto pattuito, oltre ad €. 100,00 equitativamente calcolati per interessi legali, per un importo totale di €. 6.822,00
Sull’importo sopra citato andranno calcolati gli interessi fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S .
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