COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO A.S.D. ALTINO Avverso regolarità gara Fossaltese – Altino del 3/2/2008 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Altino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra della Soc. Fossaltese, del giocatore Mazzon Luigi,.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO A.S.D. ALTINO Avverso regolarità gara Fossaltese - Altino del 3/2/2008 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Altino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra della Soc. Fossaltese, del giocatore Mazzon Luigi,. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale reclamo presentato dall’A.S.D. Altino; vista la memoria difensiva fatta pervenire dall’A.C. Fossaltese; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato che il 2/09/2007 é pervenuta allo stesso Ufficio Tesseramento, da parte dell’A.C. Fossaltese, unicamente la Richiesta di tesseramento del giocatore Macor Erik; nel plico postale non era presente nessuna ulteriore richiesta. Ne deriva che non solo il Mazzon non é stato tesserato per la corrente stagione sportiva, ma neppure consta che la sua Società abbia domandato il tesseramento. La circostanza che il giocatore abbia disputato altre gare, ovviamente non rileva quale sanatoria dell’omesso tesseramento. considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Mazzon Luigi alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Altino; • di applicare a carico della Società Fossaltese la sanzione sportiva della perdita della gara in base al disposto dell’art. 17, comma 5 del C.G.S., per cui l’incontro in epigrafe viene omologato c.s. : Fossaltese – Altino 0 – 3; • di irrogare a carico della Società Fossaltese la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; • di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti se sussistano profili di ulteriore responsabilità in capo all’A.C. Fossaltese. La tassa reclamo non é stata versata.
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