COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RECLAMO A.S.D. BOYS CAMPO S.MARTINO Avverso regolarità gara Sarmeola–Boys Campo S.Martino del 10/2/2008 – Campionato 3^ Categoria/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RECLAMO A.S.D. BOYS CAMPO S.MARTINO Avverso regolarità gara Sarmeola–Boys Campo S.Martino del 10/2/2008 – Campionato 3^ Categoria/PD La Società A.S.D. Boys Campo S.Martino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Sarmeola, del giocatore Draghigi Claudiu George, sotto il profilo del tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale reclamo presentato dall’A.S.D.Boys Campo S.Martino e la memoria fatta pervenire dall’U.S. Sarmeola; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato : - che l’Ufficio Tesseramento Centrale ha provveduto a ratificare il tesseramento del giocatore Draghici Claudiu George, nato 23/4/1979, a favore della Società U.S. Sarmeola ASD, con decorrenza 5/10/2007; - che il medesimo Ufficio Tesseramento Centrale, ha però meccanizzato il tesseramento del predetto calciatore, richiesto dalla Soc. Sarmeola, con il nome di Drighici (anziché Draghici); - verificato che la variazione al nominativo é stata apportata nell’anagrfica federale del calciatore; considerata regolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Draghici Claudiu George alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Boys Campo S.Martino; • di confermare il risultato della gara acquisito in campo c.s. : Sarmeola – Boys Campo S.Martino 4 – 2; • di non addebitare all’A.S.D. Boys Campo S.Martino la tassa reclamo, tenuto conto dell’errore materiale nella meccanizzazione, che ha fuorviato la ricorrente.
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