COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Squalifica sino al 5/3/2008 giocatore Krasnici Feton – Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 –
Squalifica sino al 5/3/2008 giocatore Krasnici Feton – Campionato Regionale Allievi
La Società U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale,
pubblicata con il Comunicato n. 43 del 30/1/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al
5/3/2008 a carico del giocatore Krasnici Feton : “per particolare gravità di condotta violenta nei confronti di un giocatore
della squadra avversaria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara;
valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi
oggetto del presente giudizio, talché appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 5/3/2008 a carico del giocatore Krasnici Feton;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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