COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RECLAMO A.S.D. MOJAN OVEST Avverso regolarità gara Mojan Ovest – Aurora Treviso del 27/1/2008 – Campionato Giovanissimi Provinciale/TV
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. RECLAMO A.S.D. MOJAN OVEST
Avverso regolarità gara Mojan Ovest – Aurora Treviso del 27/1/2008 – Campionato Giovanissimi
Provinciale/TV
L’A.S.D. Mojan Ovest ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Società Aurora Treviso Due, del giocatore Gondo Cedric.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale reclamo presentato dall’A.S.D. Mojan Ovest;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
constatato che l’Aurora Treviso Due ha fatto partecipare alla partita in oggetto il giocatore Gondo Cedric (nato il
4/7/1994);
considerato quindi che il suddetto calciatore non aveva l’età minima consentita per partecipare al Campionato
Giovanissimi (a partire dai 12 anni anagraficamente compiuti);
ritenuta, irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Gondo Cedric all’incontro preso in esame
visto quanto pubblicato sul C.U. n. 31 del 22/11/2007 a pag. 31/504 dove si precisa che “la partecipazione a gare di atleti
di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della
gara”; (nella fattispecie 12 anni anagraficamente compiuti);
atteso che la Società Aurora Treviso Due non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Mojan Ovest;
• di applicare a carico della Società Aurora Treviso Due la sanzione sportiva della perdita della gara in base al disposto
dell’art. 17,comma 5 del C.G.S., per cui la gara in epigrafe viene omologata c.s. : Mojan Ovest – Aurora Treviso Due
3 – 0;
• di irrogare a carico della Società Aurora Treviso Due la sanzione dell’ammenda di € 36,00 per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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