F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio VERTENZA: all. Mario ANDREINI / U.S. VIGOR SENIGALLIA Calcio Femminile

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio VERTENZA: all. Mario ANDREINI / U.S. VIGOR SENIGALLIA Calcio Femminile ( 27/78 ) ARBITRI:sigg.Gabriele GIOVANNINI e Angelo AGUS Con ricorso del 13.7.2007 il signor Mario Andreini, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T. della F.I.G.C. (codice 30851), ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta Vigor Senigallia C.F. – che gli aveva affidato, per l'annata calcistica 2006/2007, la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di calcio femminile serie A-1 - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto depositato il 1°.9.2006. In particolare il signor Andreini, nel ricorso sottoscritto unitamente all’Avv. Fabio Cazzola, ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 7.500,00, non gli è stato corrisposto nulla; il pagamento di tale somma sarebbe dovuto avvenire in corrispondenza di 3 rate, di euro 2.500,00 ognuna, con scadenza 1°.11.2006, 1°.2.2007 e 1°.5.2007. Di qui la richiesta di pagamento della somma di euro 7.500,00; oltre gli interessi dalle singole scadenze, il danno da ritardo e le spese legali. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato Regionale della L.N.D.- Peraltro con successiva comunicazione del 18.1.2008 l’Avv. Fabio Cazzola ha precisato che nell’atto introduttivo, per un “mero lapsus calami”, il ricorrente era stato erroneamente indicato con il nome di Marco, invece che Mario; di qui la richiesta di correzione dell’errore materiale formulata in nome e per conto del signor Mario Andreini. Tale richiesta non può essere accolta.Invero, dato che l’istanza di correzione è sottoscritta dal solo Avv. Cazzola e non anche dal signor Mario Andreini, resta l’incertezza circa la riferibilità del ricorso a quest’ultimo, considerato che l’atto introduttivo del presente procedimento e la relativa procura fanno, in ogni loro parte, riferimento al signor Marco Andreini. Tali dubbi potevano invece essere superati solo in presenza di un atto, ivi compresa la stessa istanza di correzione, sottoscritto dal signor Mario Andreini. Nel caso in esame deve trovare altresì applicazione il principio, più volte espresso da questo Collegio, per il quale gli atti relativi alle domande proposte a questo Collegio possono ritenersi ammissibili solo se sottoscritti in calce dallo stesso ricorrente; non è quindi sufficiente la sottoscrizione del solo difensore, ancorché munito di procura in tal senso. Dunque, anche per questa ragione, nel caso in questione, l’istanza di correzione avrebbe dovuto riportare la sottoscrizione del signor Mario Andreini e non del solo Avvocato difensore. Il che, si ribadisce, avrebbe consentito di superare ogni dubbio circa la riferibilità del ricorso al signor Mario Andreini. La domanda appare pertanto inammissibile e va dunque respinta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, respinge il ricorso in quanto inammissibile. La presente delibera è inappellabile.
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