F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA :all.Giovanni BUCARO / A.S.D. CAMPOBELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA :all.Giovanni BUCARO / A.S.D. CAMPOBELLO (36/78) ARBITRI:sigg.Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI Con ricorso inviato il 17 agosto 2007, assistito dallo studio legale avv.Stefano RIZZI, l’allenatore di base, BUCARO Giovanni, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio , di fare obbligo all’A.S.D. CAMPOBELLO , partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti di provvedere al pagamento della somma di Euro 13.000.00,a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2006/2007, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Precisa di aver prestato la sua attività di allenatore della prima squadra sino alla fine della stagione sportiva 2006/2007. A sostegno della sua domanda allega copia dell’accordo redatto in data 30 agosto 2006,firmato dal legale rappresentante della società,documento il cui avvenuto deposito,a richiesta di questo Collegio,viene confermato dal competente Comitato Interregionale. Nella scrittura viene concordato per la sua attività di allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento annuale di Euro 13.000.00 da corrispondere in 5 rate cosi ripartite: Euro 2.600.00 al 30 Settembre 2006 Euro 2.600.00 al 30 Novembre 2006 Euro 2.600.00 al 31 Dicembre 2006 Euro 2.600.00 al 28 Febbraio 2007 Euro 2.600.00 al 31 Maggio 2007 La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società A.S.D. CAMPOBELLO di corrispondere all’allenatore BUCARO Giovanni la somma di Euro 13.000.00 relativa al saldo di quanto dovutogli, più Euro 188.00 per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali, fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art, 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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