F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. Giovanni CATENA / A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008
VERTENZA: all. Giovanni CATENA / A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO
( 38/78 )
ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI
L’allenatore di base signor Giovanni Catena , iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con matricola
n. 51889, riceve l’incarico della conduzione tecnica della prima squadra dell’A.S.D.C. Perignano Calcio , per la stagione sportiva 2006/2007, per un compenso totale di € 6.500,00- ( seimilacin=
quecento ) come da contratto regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Toscana in data 8/08/2006. Il signor Giovanni Catena,con raccomandata del 30/08/2007, lamenta di non avere ricevuto la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento) relativamente all’ammontare dell’accordo stipulato fra le parti . La Società A.S.D.C. Perignano , invitata dal Collegio Arbitrale ,con racco=
mandata datata 4/10/2007, ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, relativamente alla richiesta
del signor Giovanni Catena , non fornisce nessuna risposta al Collegio Arbitrale e tanto meno al signor Giovanni Catena . Quest’ultimo in data 16/10/2007 comunica al Collegio Arbitrale di non aver ricevuto nessuna risposta da parte della Società A.S.D.C. Perignano circa la sua richiesta di liquidazione dell’importo di € 2900,00 e nel contempo informa e documenta di avere ricevuto di ritorno al mittente , per limiti di giacenza, la raccomandata inoltrata alla Società per conoscenza.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in possesso, accoglie il ricorso ed obbliga la Società A.S.D.C. PERIGNANO al pagamento a favore dell’allenatore Giovanni CATENA di € 2.900,00(duemilanovecento) e saldo delle sue spettanze e di € 30,20 quali interessi legali , per un totale di € 2.930,20, oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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