F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Giorgio TONINO / A.S. CASALE CALCIO srl
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008
VERTENZA:all. Giorgio TONINO / A.S. CASALE CALCIO srl
( 41/78 )
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Virgilio PALOTTA
L’allenatore dilettante GIORGIO TONINO, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 13 settembre 2007 avverso la Società A.S. CASALE CALCIO srl di Casale Monferrato, richiedendo il pagamento relativo al residuo delle rate scadute, per complessivi € 1.500,00 per la stagione sportiva 2006/2007, come da accordo formalizzato e depositato in data 5 ottobre 2006 in complessivi € 7.500,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 41/78/5 del 4.10.2007 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores signor Giorgio TONINO la Società A.S. Casale Calcio srl nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo della Società di corrispondere all’allenatore il residuo del rimborso annuo pattuito a titolo di premio di tesseramento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Giorgio TONINO e fa obbligo alla Società A.S. CASALE CALCIO srl di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 1.500,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2006/2007, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 40,00, per un ammontare complessivo di € 1.540,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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