F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA : all. Marcello LUBERTO / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA : all. Marcello LUBERTO / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. ( 45/78 ) ARBITRI :sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO In data 18 Settembre 2007, l’allenatore Luberto Marcello, legalmente rappresentato dall’avvocato Salvatore Gigliotti, ricorre a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., il pagamento di € 7500,00 quale premio tesseramento maturato nella stagione calcistica 2006/2007 come allenatore della Juniores Nazionale girone N, più € 500,00 di rimborso spese debitamente documentato. Il ricorrente a sostegno delle sue richieste allega la copia del contratto stipulato per la stagione 2006-2007, certificazione della distanza chilometrica, ricevuta alla controparte, richiesta emissione tessera di tecnico. In data 11/10/07, la società controdeduce asserendo che le pretese avanzate dall’allenatore Luberto sono del tutto inammissibili oltre che infondate sia in fatto che in diritto, in quanto il ricorso doveva essere indirizzato alla commissione vertenze economiche, competente in tale materia, quindi l’organo citato secondo la società, risulta estraneo al regolamento NOIF. Inoltre dichiara che il contratto è stato controfirmato per conto della società dal vicepresidente che ha la firma depositata presso la LND da Ottobre a Febbraio, questo non vuol dire che nei rapporti interni fra società e terzi potesse rappresentare la società stessa, infatti lo statuto gli attribuisce pote- ri solo in assenza del presidente. Il contratto in questione è privo di data e risulterebbe depositato presso la LND in data 5/02/07 ancorché esso decorra dal 1°/09/06 dovendosi desumere che sia stato concluso in quella data. In primo luogo la data è essenziale al fine di stabilire i poteri di chi lo ha firmato, ben potendo esse- re che lo stesso sia stato firmato quando ancora lo Scigliano non era vicepresidente. Infatti il Vicepresidente, alla data di inizio del preteso contratto non rivestiva nessuna carica all’interno della società venendo nominato solo il successivo Ottobre, Vicepresidente. Nel Febbraio 2007, al signor Scigliano, veniva revocata la firma presso la LND e il 25/05/07 anche la carica di Vicepresidente. Negli ultimi mesi, il signor Luberto,sempre secondo la società, avrebbe effettuato prestazioni di consulenza nei propri confronti ed ha ricevuto le seguenti somme: - € 900,00 con assegno tratto sul c.c. personale del presidente presso la Banca di Rende n° 5009092060; - € 700.00 con assegno tratto sul c.c. personale del presidente presso la Banca di Rende n° 5009085442. Inoltre, l’allenatore ha abusivamente girato e incassato un assegno di € 3000,00 a lui consegnato dal Presidente dell’A.C. ROSSANO signor GUERRIERO ALFONSO,che invece era di pertinenza della società. Oltre alle predette somme, nulla era dovuto al sig. Liberto, disconoscendosi in toto l’accordo eco- nomico per cui è causa e per tali ragioni si chiede il rigetto di qualsivoglia richiesta economica da lui avanzata. Il 16/10/07, la Segreteria di questo Collegio chiedeva al Comitato Interregionale LND l’avvenuto deposito dell’accordo economico,come previsto dalle normative federali vigenti. Il 18/10/07, il Comitato Interregionale rispondeva che il contratto non era stato depositato. Il 18/10/07 il ricorrente in ordine alle controdeduzioni articolate nella memoria difensiva pervenu- tagli in data 12/10/07, deduce ed eccepisce che i rilievi della società sono pretestuosi e strumentali prima ancora che infondati in fatto e in diritto per i motivi che seguono: 1) L’atto ascrivibile alla società è sottoscritto da persona non avente titolo o comunque che non dimostra la procura idonea a tutelare gli interessi della convenuta. Ne consegue che le controdeduzioni si rilevano inammissibili prima ancora che infondate nel merito; 2) La mancanza di valido mandato si rivela nell’inammissibile doglianza secondo cui la controversia non sarebbe di competenza del Collegio Arbitrale; 3) Nonostante la controparte voglia ingenerare dubbi e confusione,finisce tuttavia per ammettere la validità della sottoscrizione e la valenza stessa dell’accordo economico; 4) In ordine ai presunti pagamenti già effettuati, sarebbe stato opportuno produrre gli assegni che si assumono consegnati al ricorrente trattandosi di titoli facilmente reperibili in quanto afferenti a vicenda recentissima. Per cui, non essendo stati prodotti né efficacemente indicati nel contestare fermamente l’assunto difensivo in ordine a pretesi pagamenti,si ribadisce che l’allenatore, ad oggi, quanto al premio pattuito non ha percepito alcun euro. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio, accoglie il ricorso dell’allenatore LUBERTO Marcello e fa obbligo alla F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. di pagargli la somma di € 8000,00 (ottomila/00), comprensiva di € 7500,00 (settemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento annuale riportato nel contratto sottoscritto dalle parti ed € 500,00 (cinquecento/00), quale somma scaturita dalle spese sostenute dall’allenatore. L’importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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