F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all.Giampaolo CASU / Pol. JUPITER

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all.Giampaolo CASU / Pol. JUPITER ( 48/78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Alessandro TOLDO Con ricorso del 1°.10.07 l’allenatore dilettante Casu Giampaolo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società Jupiter, il pagamento della somma, non precisata nelle conclusioni della propria domanda, ma che si presume di € 900,00 al momento della domanda per le ragioni che seguiranno, quale parte residua sia del premio di tesseramento che per rimborso spese, sulla maggior somma pattuita di € 2.500,00, in quattro rate diverse tra loro per importo,in forza di scrittura privata sottoscritta tra le parti il 20.09.06, quale tecnico responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato di 1° Categoria stagione 2006/07. L’istante allegava idonea documentazione al proprio ricorso mentre il Collegio, tramite la propria Segreteria, riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale . La Società convenuta, invitata a controdedurre, lo faceva inviando memoria difensiva dove, riconoscendo al ricorrente le mansioni e funzioni svolte fino al 15.05.07, data che segnava per la Società la fine del rapporto collaborativo, negava però che il ricorrente avesse diritto ad ulteriori somme sostenendo di aver con successive rimesse saldato il dovuto ad integrazione dei 1.600,00 € già versati al Casu, come del resto riconosciuto dallo stesso. La resistente difatti, inviando un assegno di € 600,00, in pendenza del giudizio come documentato in atti e riferendosi poi ad una ricevuta di altri 300,00 prodotta dallo stesso allenatore sosteneva, sommandoli ai 1.600,00 già rimessi, di nulla più dovere. E ciò ancor più in quanto vi sarebbero stati degli accordi verbali, non riconosciuti dall’istante, diversi da quelli scritti. Effettivamente la somma complessiva rimessa al Casu è di € 2.500,00, quindi pari a quella pattuita, per cui dalla non chiara esposizione del ricorrente, non avendo lo stesso tempestivamente contestato la ricevuta di € 300,00 a suo tempo ottenuta a titolo di rimborso, si desume che il residuo invocato è pari ad altri 300,00 € e quindi da imputare al premio di tesseramento non integralmente corrisposto. E tale appare, a conti fatti, la somma di cui il Canu è rimasto creditore verso la Società. Gli interessi di mora , in assenza di prova del danno subito, come da costante orientamento di questo Collegio, non sono dovuti. Il Collegio Arbitrale,pertanto,in parziale accoglimento della domanda proposta dal Casu Giampaolo contro la Società Jupiter, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 300,00 oltre interessi a far data dal 1°.10.07 nella misura del 2,5% annuo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it