F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Imerio QUADRI / G.S. PALADINA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Imerio QUADRI / G.S. PALADINA ( 50/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Alessandro TOLDO Con ricorso del 18.10.2007 il signor QUADRI IMERIO allenatore dilettante assunto dalla Società G.S. PALADINA in qualità di tecnico della 1^ squadra partecipante al campionato di 2^ categoria lombardo ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla società suddetta di corrispondergli la somma di euro 600,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta espone di aver stipulato con la società G.S. PALADINA una scrittura privata in data 31.08.2006 non depositata presso il competente Comitato, con la quale gli veniva affidata la conduzione tecnica della prima squadra impegnandosi di corrispondergli quale premio tesseramento annuale la somma di euro 2.300,00 da erogarsi in quattro rate. Tenuto conto che alla chiusura del campionato ha ricevuto la somma di euro 1.700,00 lamenta il mancato pagamento dei residui 600,00 euro a saldo del premio pattuito. La società il 13.07.2007 prima della presentazione del ricorso ha fatto pervenire al signor Quadri una lettera raccomandata con la quale ha comunicato di aver ampiamente onorato l’accordo economico tra le parti e pertanto nulla era più dovuto per la stagione calcistica appena conclusa. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la società non ha dato la prova di aver corrisposto al signor Quadri l’intero premio di tesseramento, si è solo limitata ad inviare una nota di risposta alla richiesta dell’allenatore del 16.06.2007 per esprimere il proprio disappunto e per ribadire di aver ottemperato a quanto dovuto. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore QUADRI IMERIO e fa obbligo al Gruppo Sportivo PALADINA di pagare la somma di euro 600,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati di euro 4,00 per un totale di euro 604,00 oltre gli interessi che matureranno fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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