F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Giancarlo SANGUINETI / A.S. S. MARIA del TARO e S.SALVATORE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Giancarlo SANGUINETI / A.S. S. MARIA del TARO e S.SALVATORE ( 52/78 ) ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 1°/10/2007, l’allenatore Sanguineti Giancarlo, assunto dalla A.S. S. MARIA DEL TARO e S. SALVATORE, partecipante al campionato di Prima Categoria, Girone B del Comitato Regionale Liguria, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2006-2007, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 3.305, di cui €. 3.000,00 per premio di tesseramento ed €. 305,00 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali e rivalutazione. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Liguria il giorno 5/10/2006, stipulato con l’A.S. S. MARIA DEL TARO e S. SALVATORE, per la somma complessiva di €. 3.000,00, da corrispondersi in n.3 rate, oltre spese di viaggio, e sottoscritto da entrambe le parti. L’ A.S. S. MARIA DEL TARO e S. SALVATORE, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Delibera di fare obbligo all’A.S. S. MARIA DEL TARO e S. SALVATORE, di pagare in favore del signor Giancarlo SANGUINETI, la somma complessiva di €. 3.305,00, di cui €. 3.000,00 per premio di tesseramento ed €. 305,00 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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