F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all.Cristian CONTINI / POLISPORTIVA GAETA s.r.l.
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008
VERTENZA:all.Cristian CONTINI / POLISPORTIVA GAETA s.r.l.
( 34/78 )
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Virgilio PALOTTA
L’allenatore dilettante CONTINI Cristian , iscritto nei ruoli della FIGC, matricola n. 101279, assunto in qualità di allenatore del settore giovanile e allenatore portieri della POLISPORTIVA GAETA SRL, partecipante al Campionato di Eccellenza – girone B, con scrittura privata sottoscritta in data 01/08/06 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lazio in data 28/08/2006 relativo alla stagione calcistica 2006/2007,propone ricorso,regolarmente depositato presso questo Collegio arbitrale.
L’allenatore CONTINI Cristian chiede il mancato pagamento di parte di quanto pattuito nello accordo economico sottoscritto.
In tale accordo, la Polisportiva GAETA s.r.l. si è impegnata a corrispondere all’allenatore la somma di euro 3.000,00, quale premio di tesseramento annuale suddiviso in quattro rate da € 750,00, con scadenze al 31/10/06 – 31/12/06 – 28/02/07 – 30/04/2007
L’allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 06/11/2006.La ratifica di tale esonero è avvenuta solo tramite stampa.
Con il presente ricorso l’allenatore CONTINI Cristian ,chiede che gli venga corrisposto il compenso residuo non percepito di € 1.500,00, relativo alle rate scadute del 28/02/2007 e del 30/04/2007.
La Polisportiva GAETA s.r.l. è stata ritualmente intimata a produrre proprie controdeduzioni in merito.Il Collegio osserva che agli atti c’è la conferma del C.R Lazio circa il deposito regolarmente avvenuto, dell’accordo ecomonico sottoscritto dalle parti e che la Polisportiva GAETA s.r.l. ha controdedotto.
La stessa afferma di non aver mai esonerato l’allenatore signor CONTINI Cristian . Ribadisce che lo stesso ha prima subito un intervento chirurgico ad un ginocchio ( con assenza durata circa un mese) e successivamente aveva lasciato cadere ogni tipo di contatto con la società. Ritiene, quindi, di non essere inadempiente agli accordi economici.
L’allenatore, replica dicendo di essersi recato in data 7/11/06 al campo di allenamento, ma trovava i cancelli chiusi. Di essere stato accompagnato subito dopo nel locale spogliatoio e, presente la squadra, gli venivano riconsegnati gli effetti personali. Seguiva un colloquio con il Presidente, i saluti di commiato e veniva accompagnato all’esterno dell’impianto.
I comportamenti adottati sono decisamente anomali :
• La società sportiva non ha mai contestato all’allenatore l’assenza dal campo di gioco e non ha provveduto a comunicarla successivamente con raccomandata agli Organi Federali Competenti.
• L’allenatore non ha mai comunicato alla Società la sua disponibilità, in adempienza del contratto sottoscritto e quindi di essere a disposizione della stessa per l’intera durata del contratto sottoscritto.
Da notare che la Polisportiva GAETA s.r.l. ha pagato alla scadenza del 31/12/06 la seconda rata, come da contratto,pur avendo di fatto esonerato l’allenatore il 6/11/06.
Appare evidente che non è stato mai formalizzato un esonero in modo corretto da parte della Polisportiva GAETA s.r.l., che ha continuato a versare la rata come da contratto sottoscritto.
Tanto premesso, il Collegio osserva:il ricorso merita accoglimento.
Va, dunque, riconosciuto all’allenatore CONTINI Cristian la somma residua di € 1.500,00 come da accordo sottoscritto e depositato.
P. Q. M.
Il Collegio accoglie il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo della Polisportiva GAETA s.r.l. di pagare all’allenatore CONTINI Cristian la somma di € 1.500,00 oltre € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto pattuito.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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