F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAX PINCIONE (Presidente Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMI 1 E 2) (nota n. 1674/10pf07-08/SP/en del 13.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08
(113) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAX PINCIONE (Presidente Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMI 1 E 2) (nota n. 1674/10pf07-08/SP/en del 13.12.2007)
Visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 13 dicembre 2007 nei confronti:
del sig. Max Pincione,• Presidente della Società Pescara Calcio spa per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico per aver consentito al sig. Vincenzo Vivarini di svolgere funzioni di allenatore della prima squadra anche se tesserato come “collaboratore” della prima squadra e dunque sprovvisto della necessaria abilitazione;
del Pescara Calcio spa• per violazione dell’art. 2, comma 4, CGS (oggi art. 4, commi 1 e 2 CGS) per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento al fatto sopra denunciato;
Esaminata la memoria depositata in giudizio in data 15 febbraio 2008 dal Pescara Calcio Spa con la quale si segnala che il Vivarini ha sempre svolto un ruolo di collaborazione con i tecnici della prima squadra che si sono succeduti nel tempo (Ballardini, Di Battista, De Rosa) e conseguentemente si chiede il proscioglimento della Società da ogni addebito. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Manganelli il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi tre di inibizione per il sig. Max Pincione; ammenda di euro 5.000,00 per il Pescara Calcio Spa. Ascoltato altresì l’avv. Luciano Ruggiero Malanini, nell’interesse del Pescara Calcio mentre non è comparso il sig. Max Pincione; Valutato che attraverso una attenta lettura della Relazione dell’Ufficio Indagini è emerso che:
in data 3 giugno 2007, in• occasione della partita Pescara–Brescia, il sig. Vivarini sedeva sulla panchina del Pescara e dava continue istruzioni a tutta la squadra sostituendosi all’allenatore De Rosa, pur presente sulla stessa panchina;
in sede di interrogatorio• il sig. Vivarini confermava di avere avuto rapporti molto stretti con il De Rosa e che in occasione della partita Pescara–Brescia, causa particolari circostanze, avrebbe tenuto un comportamento particolarmente attivo;
le testimonianze rese dai• calciatori Papini, Aquilani ed Olivieri non confermano gli assunti del deferimento che, pertanto, trova giustificazione esclusivamente per i comportamenti tenuti in occasione della partita Pescara – Brescia;
che, in ogni caso, lo• svolgimento da parte del Vivarini di mansioni non autorizzate sono confermate dalla rassegna stampa nella quale il Viviani viene individuato come l’allenatore del Pescara Calcio;
Ritenuto che è dunque ipotizzabile che al Vivarini in un momento di particolare difficoltà della Società siano stati affidati compiti che non avrebbe potuto svolgere e che detti compiti siano stati dal Vivarini stesso in concreto svolti;
Rilevato che avendo comunque svolto il Vivarini la propria attività (di collaboratore della prima squadra) sempre al fianco di allenatori abilitati, l’addebito non può essere considerato di particolare gravità giacché possono soltanto ravvisarsi comportamenti non legittimi interferenti con l’attività altrui; Precisato che a carico del sig. Max Pincione non risultano accertati comportamenti censurabili; Valutato che il Pescara calcio va dunque sanzionato solo per responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati Vivarini e De Rosa nella particolare fattispecie sopra meglio descritta P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento: proscioglie il sig. Max Pincione; irroga la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico del
Pescara Calcio SpA.
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