F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KELION OSTAKU (calciatore tesserato AS Noicattaro Calcio Srl) E ANDREA BOFFOLI (dirigente accompagnatore ufficiale AS Noicattaro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ AS NOICATTARO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 46 COMMA 6 CGS NONCHE’ ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 1436/249pf07-08/SP/en del 26.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08
(116) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KELION OSTAKU (calciatore tesserato AS Noicattaro Calcio Srl) E ANDREA BOFFOLI (dirigente accompagnatore ufficiale AS Noicattaro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ AS NOICATTARO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 46 COMMA 6 CGS NONCHE’ ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 1436/249pf07-08/SP/en del 26.11.2007)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Ostaku Keljon, il dirigente Andrea Boffoli e l’AS Noicattaro Calcio Srl, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 22/9/2007 una gara per la società Noicottaro senza averne titolo perché non tesserato ; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Ostaku Keljon non ne avesse titolo; la società AS Noicattaro Calcio Srl ai sensi dell’art. 46, comma 6, CGS per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara del Campionato Nazionale “Dante Berretti”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazione ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Effettivamente è provato che il calciatore extracomunitario Osteku Keljon in data 22/9/07 ha preso parte alla gara Noicattaro–Crotone del Campionato Nazionale Dante Berretti come risulta inconfutabilmente dalla distinta di gara. In tale data il calciatore non era ancora regolarmente tesserato. Infatti ai sensi dell’art. 39 comma 3 NOIF il tesseramento ha efficacia a partire dalla data di concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente. Nella fattispecie, l’Ufficio tesseramenti in data 25/9/07 ha richiesto alla società di appartenenza l’ulteriore necessaria documentazione non ancora inviata e solo in data 11/10/07 ha comunicato alla Società AS Noicattaro Calcio che il visto di esecutività era stato concesso in data 10/10/07 e che il tesseramento era in corso a partire dalla data della comunicazione. Non vi è dubbio pertanto che alla data del 22/9/07 il calciatore deferito non avesse titolo per partecipare alla gara Noicattaro-Crotone. Ciò comporta anche la responsabilità disciplinare del Boffoli Andrea, all’epoca dirigente accompagnatore della squadra, che sottoscrivendo la distinta di gara ha dichiarato contrariamente al vero che Osteku Keljon era regolarmente tesserato. La partecipazione alla gara citata di un calciatore non avente titolo comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della Società Noicattaro. Essendo decorso il termine di cui all’art. 46 comma 3 CGS si applica alla fattispecie la norma di cui all’art. 46 comma 6 CGS. Inoltre la società Noicattaro risponde anche per l’operato dei propri tesserati a titolo di responsabilità oggettiva. Il deferimento quindi merita accoglimento e sanzioni congrue appaiono quelle della squalifica per una giornata per il calciatore Ostaku Keljon, dell’inibizione per mesi tre per Boffoli Andrea e di tre punti di penalizzazione per l’AS Noicattaro. P.Q.M. accoglie il deferimento e applica ai deferiti le seguenti sanzioni: Una giornata di squalifica per Ostaku Keljon, mesi tre di inibizione per Boffoli Andrea e tre punti di penalizzazione per la Società AS Noicattaro Calcio Srl da scontarsi nel campionato Berretti della corrente stagione 2007-2008.
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