F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (tesserato Brescia Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 1547/012pf07-08/SP/ma del 6.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 22/02/08 (112) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (tesserato Brescia Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 1547/012pf07-08/SP/ma del 6.12.2007) letto il deferimento, letta la memoria difensiva depositata dal difensore del calciatore Viviano, letti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Andrea Magnanelli, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico del deferito, sentito il difensore del Viviano, avv. Luca Albano, che ha concluso, in via principale, per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’irrogazione di una sanzione minima di importo simbolico o comunque ritenuta di giustizia OSSERVA La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione Disciplinare, il calciatore Emiliano Viviano "per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS, anche in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF," per non avere dato esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 26 marzo 2007 dalla Camera Arbitrale della FIGC, con cui era stato condannato al pagamento, nei confronti del suo agente sig. Claudio Orlandini, della somma di € 48.992,00, oltre alle somme anticipate a titolo di acconto sul funzionamento del Collegio Arbitrale. Il deferito sostiene di non aver dato esecuzione al lodo nei termini per indisponibilità economiche e, in ogni caso, di essersi comunque adoperato affinché il pagamento della somma venisse effettuato dalla propria Società di appartenenza attraverso la trattenuta del quinto del suo stipendio mensile, senza, tuttavia, fornire prova documentale di tale assunto. Il deferimento è fondato e va accolto. E infatti, considerato che l'intervenuta abrogazione dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, non spiega alcun effetto sull’efficacia esecutiva della pronuncia arbitrale, il mancato spontaneo adempimento nel termine di trenta giorni dal pronunciamento del lodo integra la violazione dell’art.1 del CGS. Quanto alla sanzione, questa Commissione, tenuto conto dell’intervenuto successivo pagamento della somma dovuta ritiene congrua la sanzione dell’ammenda nella misura di € 2.000,00 (duemila/00). P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga al calciatore Emiliano Viviano la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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