COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 49 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso la regolarità della gara Compr. Montalto – Isola Capo Rizzuto (2 – 1) del 18.11.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore ANDRIERI Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 49 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO
avverso la regolarità della gara Compr. Montalto – Isola Capo Rizzuto (2 – 1) del 18.11.2007 Campionato Promozione per
presunta posizione irregolare del calciatore ANDRIERI Francesco.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il difensore della società Compr. Montalto Uffugo;
viste le risultanze del giudizio della Commissione Tesseramenti – Roma di cui al Comunicato Ufficiale n° 20/D del 20.02.2008;
rilevato che effettivamente risulta che la società Compr. Montalto Uffugo ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Andrieri
Francesco, regolarmente tesserato per la società San Fili, per cui non aveva titolo di partecipare alla medesima gara;
che, pertanto, va applicata alla società Compr. Montalto Uffugo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società COMPR. MONTALTO UFFUGO la punizione sportiva della perdita della gara
(Compr. Montalto Uff. – Isola Capo Rizzuto del 18.11.2007) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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