COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 117 della società G.S. TIME OUT CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°100 del 13.02.2008 (Squalifica allenatore CARIELLO Luigi fino al 13.03.2008, squalifica calciatore RIZZUTI Andrea fino al 13.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 117 della società G.S. TIME OUT CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°100 del 13.02.2008 (Squalifica allenatore CARIELLO Luigi fino al 13.03.2008, squalifica calciatore RIZZUTI Andrea fino al 13.03.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile per quanto attiene la squalifica dell’allenatore Cariello Luigi poiché in violazione dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. in quanto la norma de quo dichiara non impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti ovvero squalifiche per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; rilevato, altresì, che la sanzione inflitta dal I° giudice a carico del calciatore Rizzuti Andrea è congrua ed adeguata; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera : dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene la squalifica all’allenatore CARIELLO Luigi; rigettare nel resto; dispone, infine, addebitarsi la tassa non versata sul conto della reclamante.
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