COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 119 del Sig. PLACANICA Fabrizio (società A.S. Nuova Pontegrande) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°48 del 06.02.2008 (Squalifica fino al 28.02.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 119 del Sig. PLACANICA Fabrizio (società A.S. Nuova Pontegrande)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°48 del 06.02.2008 (Squalifica fino al 28.02.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il difensore del ricorrente;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Placanica Fabrizio, già in precedenza
ammonito durante l’incontro, colpiva l’arbitro, a fine gara, con un calcio che provocava a questo un “forte dolore”;
che alcun dubbio può sussistere sulla corretta individuazione del calciatore responsabile dell’atto di violenza tenendo conto che
questi aveva preso alla gara ed era stato oggetto di provvedimento sanzionatorio;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è senz’altro congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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