COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 120 della società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 30.01.2008 (Rigetto del reclamo relativo alla gara Camellino – Casabona del 20.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 120 della società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 30.01.2008 (Rigetto del reclamo relativo alla gara Camellino – Casabona del 20.01.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione degli art. 46 e 38, comma 7 del C.G.S., la ricorrente non ha provato la ricezione alla società controparte di copia del ricorso; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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