COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 121 della società SAN VITO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Soverato di cui al Comunicato Ufficiale n°15 del 13.02.2008 (Punizione sportiva perdita della gara Allievi San Vito Calcio – Audax del 06.02.2008 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PEDE Stefano per una giornata, ammonizione e diffida per la società, inibizione Sig. COMITO Giovanni fino al 20.02.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 121 della società SAN VITO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Soverato di cui al Comunicato Ufficiale n°15 del 13.02.2008 (Punizione sportiva perdita della gara Allievi San Vito Calcio – Audax del 06.02.2008 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PEDE Stefano per una giornata, ammonizione e diffida per la società, inibizione Sig. COMITO Giovanni fino al 20.02.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Pede Stefano è stato sanzionato con due giornate di squalifica per fatti commessi “a fine gara”, in occasione dell’incontro Davoli – San Vito Calcio del 30.01.2008; considerato che l’applicazione del principio dell’automatismo della squalifica si applica nei casi di espulsioni avvenute nel corso delle gare (cfr CAF 33/24.5.01/5); ritenuto che la sanzione suddetta posta a carico del tesserato, è stata riportata sul Comunicato Ufficiale n° 14 pubblicato in data 07.02.2008, quindi il giorno successivo rispetto alla disputa della gara San Vito Calcio – Audax; ritenuto che il calciatore Pede Stefano avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale (e quindi non da considerarsi espulso dal campo per come erroneamente indicato dal Giudice Sportivo); che, dunque, il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in riforma delibera di : omologare il risultato conseguito sul campo della gara Allievi San Vito Calcio – Audax : 2 – 1; annulla le sanzioni inflitte al calciatore PEDE Stefano (la squalifica di una gara), al dirigente COMITO Giovanni (l’inibizione fino al 20.02.2008), ed alla società SAN VITO CALCIO (ammonizione e diffida); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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