COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 122 della società JUVE ROSSANO avverso la regolarità della gara Juve Rossano – Lauropoli (1 – 3) del 09.02.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore CHIDICHIMO Ferdinando.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 122 della società JUVE ROSSANO avverso la regolarità della gara Juve Rossano – Lauropoli (1 – 3) del 09.02.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore CHIDICHIMO Ferdinando. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Chidichimo Ferdinando è regolarmente tesserato per la società Lauropoli con decorrenza 19.01.2008 (come risultante dalla richiesta di tesseramento n° 019944 allegata in copia in atti e trasmesso a mezzo raccomandata in data 19.01.2008); ritenuto, pertanto, che il calciatore suddetto aveva titolo per partecipare alla gara oggetto del reclamo; P.Q.M rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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