COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 124 della società NUOVA TORRE MELISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°30 del 06.02.2008 (Squalifiche calciatori MALENA Michele, BALESTRIERI Antonio e MASINO Gianluca per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 26 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 124 della società NUOVA TORRE MELISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°30 del 06.02.2008 (Squalifiche calciatori MALENA Michele, BALESTRIERI Antonio e MASINO Gianluca per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentito il rappresentante della società Scandale; preliminarmente dispone di riunire i reclami n° 123 e 124 per evidenti ragioni di connessione; che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati; rilevato che le opposte versioni fornite dalle società Nuova Torre Melissa e Scandale nei rispettivi reclami confermano che la rissa verificatisi in campo alla fine del secondo tempo è stata determinata dal colpevole comportamento di tutti i tesserati coinvolti nell’epidodio; che dal rapoorto arbitrale risulta in maniera chiara ed univoca il coinvolgimento alla rissa dei calciatori Scarriglia, Pingitore, Malena, Balestrieri e Masino; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alle società a titolo di responsabilità oggettiva, ed ai calciatori appaionoi senz’altro congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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