COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo dell’U.S. VARZESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del 7/2/2008, con riferimento al provvedimento disciplinare dallo stesso adottato in relazione alla gara U.S. VARZESE – A.S. CREVOLESE, disputata in data 31/1/08 nell’ambito del campionato di Prima categoria, Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo dell’U.S. VARZESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del 7/2/2008, con riferimento al provvedimento disciplinare dallo stesso adottato in relazione alla gara U.S. VARZESE – A.S. CREVOLESE, disputata in data 31/1/08 nell’ambito del campionato di Prima categoria, Girone A L’U.S. VARZESE ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare in relazione alla sanzione della perdita della gara indicata in epigrafe inflitta dal Giudice Sportivo, in seguito alla sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro a causa del mancato funzionamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo, evento di cui è stato ritenuto oggettivamente responsabile la Società ricorrente. Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. Preliminarmente è opportuno evidenziare che la società ricorrente aveva tempestivamente inviato comunicazione scritta al Giudice Sportivo, respingendo qualsiasi responsabilità per omessa manutenzione in relazione all’impianto d’illuminazione e rammaricandosi dell’accaduto. Quindi, in allegato al presente reclamo, il ricorrente ha prodotto a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione sottoscritta dall’Assessore allo sport della città di Domodossola, nella quale l’amministratore evidenzia che in base a quanto riferitogli dai tecnici comunali che effettuarono un sopralluogo il giorno successivo all’incontro presso l’impianto in questione, il mancato funzionamento dell’impianto non sarebbe riconducibile alla cattiva manutenzione dell’impianto d’illuminazione da parte della società ricorrente, ma ad un imprevedibile abbassamento di tensione, registrato peraltro in altri quartieri della città e in particolare nell’area degli impianti sportivi. Attraverso proprie controdeduzioni inviate a questa Commissione a mezzo fax solo in data 25 febbraio u.s., i dirigenti dell’A.S. CREVOLESE contestano tale assunto evidenziando che i tecnici Enel Distribuzione da loro contattati telefonicamente per ricevere delucidazioni circa le cause del disservizio citato, avrebbero escluso che le cause dello stesso possano essere riconducibili ad un abbassamento di tensione, come affermato dai tecnici comunali. Rilevato che quanto si afferma essere stato riferito telefonicamente (e non documentato) ad una delle parti, da non meglio identificati soggetti impiegati presso l’Enel Distribuzione, non costituisce neppure il fumus di una prova contraria, è opportuno evidenziare che agli atti non vi sono elementi oggettivi per poter contestare quanto riferito dall’Assessore allo sport di Domodossola, circa le cause che determinarono il non funzionamento dell’impianto di illuminazione dell’impianto sportivo della città. Rilevato inoltre che in virtù dell’accertamento tecnico eseguito dai tecnici comunali citato nella comunicazione dell’Assessore allo sport non sussistono ragioni per addebitare “l’incidente” alla eventuale mala gestio dell’impianto da parte dei ricorrenti, apparendo per contro che lo stesso sia riconducibile ad un caso fortuito ed eccezionale del tutto imprevedibile. Ritenuto infine che ricorrano nel caso di specie le circostanze di carattere eccezionale di cui all’art. 17, comma IV, seconda parte, C.G.S, P.Q.M. La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo dell’U.S. VARZESE e di annullare il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 7/2/2008, disponendo la ripetizione dell’incontro U.S. VARZESE – A.S. CREVOLESE. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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