COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo delle Società BOLLENGO ALBIANO e BIOGLIESE VALMOS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 32 del 31.01.2008 di codesto Comitato Regionale riferimento alla gara BIOGLIESE VAL MOS – BOLLENGO ALBIANO del 20.01.2008 valida per il Campionato di I categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo delle Società BOLLENGO ALBIANO e BIOGLIESE VALMOS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 32 del 31.01.2008 di codesto Comitato Regionale riferimento alla gara BIOGLIESE VAL MOS – BOLLENGO ALBIANO del 20.01.2008 valida per il Campionato di I categoria – Girone C Il reclamo in oggetto con i quali le ricorrenti censurano il provvedimento del G.S. con il quale questi ha assegnato gara persa alle due società con il punteggio di 0-3 a sfavore di entrambe deve essere accolto anche se non con tutte le statuizioni dalle medesime richieste. Occorre preliminarmente osservare che entrambe le Società, BOLLENGO ALBIANO e BIOGLIESE VALMOS, hanno presentato ricorso autonomo e distinto avverso la decisione del G.S. di cui in epigrafe, che la Commissione Disciplinare ha deciso di riunire per ragioni di economia processuale e per motivi di evidente connessione. La Società BOLLENGO ALBIANO ha chiesto in via di principalità la assegnazione di gara vinta a proprio favore ed in via subordinata la ripetizione della partita; la Società BIOGLIESE VALMOS, pur non esplicitando in maniera chiara le proprie richieste, auspica anch’essa la ripetizione della gara. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale si è proceduto all’audizione della soc. BOLLENGO ALBIANO che ha espressamente richiesto di essere sentita, la Commissione Disciplinare ritiene fondate le argomentazioni delle ricorrenti, peraltro in gran parte comuni. Hanno ragione le due società nel lamentare la censurabilità della decisione del G.S. in quanto fondata su un’errata interpretazione del rapporto del direttore di gara che sul punto è chiarissimo: la decisione di sospendere la gara non è la conseguenza di una impossibilità a proseguirla a seguito di una rissa tra tesserati di entrambe le società, ma il frutto di una autonoma determinazione che il direttore di gara ha comunicato alle due società che si sono limitate a condividerla ancorché prima della sospensione avessero assicurato al direttore di gara che vi erano le condizioni per andare avanti nella partita. D’altra parte non vi è stata alcuna rissa; ma due fatti di gravità inaudita che hanno visto esclusivi protagonisti due giocatori della BIOGLIESE (giudicati a parte e meritevoli delle sanzioni loro inflitte ed infatti non impugnate dalla società di appartenenza) e vittime esclusive due tesserati della soc. BOLLENGO. Lo stesso arbitro afferma che, dopo i fatti in questione e una conseguente ed inevitabile generale confusione, riportava la calma e accertava che “vi erano le condizioni per riprendere la gara”. Solo successivamente, dopo una serie di contatti con i rispettivi capitani ed allenatori, “decidevamo di comune accordo di sospendere la gara a titolo definitivo”. L’uso della prima persona plurale nel verbo decidere non lascia spazio a dubbi. Il direttore di gara ha preferito sospendere la gara nonostante ci fossero le condizioni, a dire dello stesso, per la ripresa. La gara pertanto va ripetuta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare annulla la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 32 del 31.01.2008 di codesto Comitato Regionale in riferimento alla gara BIOGLIESE VAL MOS – BOLLENGO ALBIANO del 20.01.2008 limitatamente alle statuizioni relative alla gara e ne dispone la ripetizione Annulla altresì l’addebito della tassa di reclamo posto a carico della Società BIOGLIESE. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo con riferimento al presente grado di giudizio.
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