COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo della Società TRANA CALCIO relativo alla posizione irregolare del giocatore GATTAZZO Mirko nella gara METAMEDIALE – ASD TRANA CALCIO del 12-02-2008 Camp. Calcio a 5 Serie D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36
del 28 Febbraio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
g) Reclamo della Società TRANA CALCIO relativo alla posizione irregolare del giocatore GATTAZZO Mirko nella gara METAMEDIALE - ASD TRANA CALCIO del 12-02-2008 Camp. Calcio a 5 Serie D
La C.D., riunitasi in data 22 febbraio 2008 la rappresentanza dell’Associazione Arbitri, con riferimento al reclamo in oggetto osserva quanto segue:
- i ricorrenti sostengono che la società METAMEDIALE abbia schierato il giocatore GATTAZZO MIRKO nel corso della gara di campionato indicata in epigrafe, nonostante questi fosse stato squalificato con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 31.01.08.
La Società METAMEDIALE, ritualmente avvisata con invio di raccomandata, non ha inviato le proprie controdeduzioni ed in ogni caso il ricorso merita di essere accolto perché fondato.
Il giocatore in questione risultava infatti squalificato per una gara a seguito dell’espulsione riportata nella gara precedente al C.U. in questione, come in effetti indicato sul comunicato ufficiale del 31.1.08 ed avrebbe dovuto saltare la prima gara successiva al C.U. medesimo.
Ciò posto, rilevato che il 4.2.2008 non si sono disputate le partite di campionato a causa della neve, il GATTAZZO avrebbe dovuto saltare la gara successiva.
Il ricorso pertanto merita di essere accolto.
PQM
La C.D. delibera di adottare i seguenti provvedimenti:
- Assegnare la vittoria all’A.S.D. TRANA CALCIO con il risultato di 6-0.
- Ammenda di 150 euro alla Società.
- Tre mesi di inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale Marco CREATINI (come indicato sulla distinta) e quindi fino al 15 MAGGIO 2008.
- Una ulteriore giornata di squalifica al giocatore GATTAZZO MIRKO.
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