COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD 96 PENNE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/08 INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPO DI TEODORO; AMMENDA DI EURO 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA 96 PENNE / ELICESE DISPUTATA IL 6/1/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 33 DEL 10/01/08 – CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD 96 PENNE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/08 INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPO DI TEODORO; AMMENDA DI EURO 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA 96 PENNE / ELICESE DISPUTATA IL 6/1/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 33 DEL 10/01/08 – CRA). Con appello ritualmente proposto, la Asd Penne 96 ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Teodoro Filippo colpito con un calcio alla gamba destra il direttore di gara causando la ripresa della gara solo dopo venti minuti e l’ammenda di euro 200,00 perché dopo l’espulsione di un calciatore propri tesserati accerchiavano l’arbitro per proteste ed il Di Teodoro lo colpiva con un calcio ad una gamba.. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati in quanto il calciatore Di Teodoro non si trovava nelle vicinanze del direttore di gara e verosimilmente il colpo alla gamba del direttore di gara sarebbe stato involontariamente portato da un tesserato che fungeva da guardalinee. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti ha precisato di essere stato colpito frontalmente dal Di Teodoro anche se il colpo ricevuto non gli aveva provocato dolore. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore deve essere ridotta sul presupposto che l’azione violenta compiuta dallo stesso non ha rivestito i caratteri della gravità se è vero com’è vero che il direttore di gara ha precisato di non aver provato dolore tanto da aver potuto riprendere la gara dopo circa venti minuti. Congrua ed adeguata appare invece la sanzione dell’ammenda che deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Teodoro Filippo fino al 31/08/2008, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone la restituzione della tassa versata.
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