COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 5/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AICSPORT CLUB POTENZA (3^ CATEGORIA) AVVERSO REGOLARITA’ DELLA GARA ANASTASIO SALVATORE-AICSPORT CLUB POTENZA DEL 21.02.2008, PER POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE NOLE’ GIUSEPPE.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 5/3/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AICSPORT CLUB POTENZA (3^ CATEGORIA) AVVERSO REGOLARITA’ DELLA GARA ANASTASIO SALVATORE-AICSPORT CLUB POTENZA DEL 21.02.2008, PER POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE NOLE’ GIUSEPPE.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AICSPORT CLUB POTENZA avverso la regolarità della gara disputata il 21.02.2008 tra l’Anastasio Salvatore e l’AICSport Club Potenza, per posizione irregolare del calciatore NOLE’ Giuseppe, nato il 3.09.1973, schierato dalla società Anastasio Salvatore nella suddetta gara;
Letti gli atti ufficiali;
Acquisita dalla Segreteria del C.R. Basilicata certificazione in merito al tesseramento del calciatore NOLE’ Giuseppe, nato il 3.09.1973;
Preso atto che dalla suddetta documentazione il calciatore in oggetto risulta essere svincolato per inattività della società Torretta e che lo stesso non risulta essere tesserato con la società Anastasio Salvatore;
P.Q.M.
- in accoglimento del proposto ricorso, visto l’art. 17, n.5, del C.G.S. infligge alla società ANASTASIO SALVATORE la perdita della gara con il seguente punteggio: ANASTASIO SALVATORE – AICSPORT CLUB POTENZA 0-3;
- infligge al calciatore NOLE’ Giuseppe la squalifica di 3(tre) gare;
- infligge al dirigente accompagnatore della squadra PANE ANTONIO l’inibizione fino al 30.04.2008;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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