COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 91 della società S.S. DASA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Rigetto del reclamo di prima istanza e relativa omologazione del risultato della gara Vallelonga – Dasà del 30.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 91 della società S.S. DASA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Rigetto del reclamo di prima istanza e relativa omologazione del risultato della gara Vallelonga – Dasà del 30.12.2007). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentita la reclamante e l’arbitro “a chiarimenti”;RILEVA La reclamante impugna la decisione con cui il giudice di prime cure ha rigettato il reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. Sostiene in particolare che la S.S. Vallelonga ha violato la norma che impone di schierare fin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno tre calciatori nati dal 01.01.1987 in poi. Argomenta a discolpa la Vallelonga che ha ottemperato al disposto indicando i tre calciatori che hanno preso alla gara: sarebbero il numero 10 Contartese Michele, il numero 16 Pileggi Francesco (sostituito dal numero 11 Serrao Antonio) ed infine il n° 17 Campesi Antonio.A tale deduzione replica la S.S. Dasà affermando che quanto sopra non risponde al vero, in quanto hanno preso parte alla gara, al momento di scendere in campo, solo due calciatori nati dal 1987 in poi; per la precisione il n° 10 Contartese ed il 16 Pileggi Francesco. Tale situazione si è perpetuata nel corso di tutta la gara a seguito delle sostituzioni di Pileggi con Serrao n° 11 (entrambi nati dopo il 1987) e di Barbieri con Inzitari n° 9 (entrambi nati prima del 1987). Sostiene inoltre che le giustificazioni addotte dal Vallelonga, qualora accolte, comporterebbero comunque l’irregolarità della gara, riconducibile alla circostanza di aver schierato calciatori presenti in distinta tra le riserve (calciatori cioè presenti oltre i primi undici). Premesso che tale vizio non comporterebbe comunque l’irregolarità della gara, resta da valutare – in effetti - se il calciatore Campesi ha partecipato alla gara. Nessun dubbio difatti sussiste sulla partecipazione del Contartese, per ammissione della stessa reclamante e sul Pileggi che risulta sostituto dal Serrao (altro nato dopo il 1987) nel rapporto arbitrale. L’arbitro nella prima audizione a chiarimenti ha dichiarato di essere certo che alla gara hanno partecipato i tre “under”, ha quindi specificato che di due di essi (Contartese e Pileggi) ricorda anche l’identità, mentre relativamente al terzo non ricorda se si trattava del Campesi. In relazione a tanto si è ritenuto disponibile a prendere visione di una fotografia per verificare la circostanza da provare. Tuttavia, successivamente, benché ritualmente convocato per due volte non è comparso adducendo motivazioni varie. Ritiene comunque la Commissione di poter decidere in merito al reclamo proposto, reputando sufficienti gli elementi probatori acquisiti. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene non provato sufficientemente che alla gara abbiano preso parte i tre “under” prescritti dal regolamento e che pertanto la gara non ha avuto regolare svolgimento, in particolare la compilazione della distinta di gara impedisce di accertare la partecipazione alla gara del calciatore Campesi Antonio; Il reclamo è pertanto da accogliere. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla società VALLELONGA la punizione sportiva della perdita della gara (Vallelonga – Dasà del 30.12.2007) con il punteggio di 0 – 3; Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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